Cominciamo a qualificare gli atti amministrativi dal punto di vista del soggetto da cui provengono. Da questo angolo visuale diremo intanto che tutti gli atti amministrativi sono unilaterali quando per la loro formazione non hanno bisogno del concorso del loro destinatario.

Anche nell’ambito del procedimento si è in presenza dell’uso di una funzione pubblica e di un solo potere pubblico il cui esercizio spetta nel caso degli accordi non solo al manifestarsi di una volizione dell’autorità ma anche al concorrere della volizione del soggetto privato.

Costui non usa di un proprio potere diverso da quello usato dall’amministrazione ma concorre con questa nell’uso del solo potere di impero.

Gli atti amministrativi non sono mai atti bilaterali nel senso in cui l’espressione è usata nel diritto privato.

Dal punto di vista della fattispecie il provvedimenti può essere qualificato come efficace o come inefficace. Si parla infatti di efficacia di un atto per indicare la sua concreta esplicazione dei propri effetti nei confronti della fattispecie. L’atto è efficace quando nessun ostacolo giuridico si pone a che si producano sulla fattispecie gli effetti propri dell’atto. Può infatti avvenire che un provvedimento non possa produrre i suoi effetti perché la legge prescrive che sia decorso un certo periodo di tempo dalla sua pubblicazione o dall’invio all’organo di controllo.

In tutti questi casi il provvedimento è inefficace perché questo fatto opera come una delle circostanza che sospendono o impediscono la produzione degli effetti. Queste circostanza sono dette condizioni e a seconda del loro modo di operare sono sospensive o risolutive.

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