Bisogna ricordare come dopo la rivoluzione francese la struttura dello stato contemporaneo si sia fondata su un principio centralistico che tendeva a trascurare i valori delle autonomie sia comunitarie o territoriali che funzionali o personali.
Perciò si ritenne che la garanzia dei diritti dei cittadini fosse assicurata attraverso la divisione orizzontale dei poteri e delle funzioni.
Nella divisione emerse appunto il potere esecutivo come potere dello stato, mentre furono trascurati i poteri locali e quelli funzionali che se disegnavano una divisione verticale.
Il lungo scorrere del secolo passato portò all’emergere dei poteri locali attraverso il riconoscimento di una sempre maggiore ampiezza ai comuni e alle province e ora alle regioni e alla creazione di una infinità di enti funzionali titolari di funzioni che precedentemente spettavano allo stato o che furono ad essi attribuite ex novo.
In conseguenza di questa distribuzione della funzione esecutiva tra il potere statale centrale e i poteri locali o funzionali dotati di autonomia, si venne evidenziando, accanto alla divisione orizzontale fra i tre poteri originari, anche una divisione verticale che andò ad aggiungersi alle esigenze di libera esplicazione delle libertà dei cittadini, contribuendo così allo sviluppo dei compiti e della struttura dello stato contemporaneo.
Nel nostro stato il potere esecutivo in senso stretto è l’insieme degli organi appartenenti allo stato persona giuridica, mentre in senso lato è l’insieme di tutti gli enti dotati di una propria capacità giuridica di diritto pubblico per il perseguimento di compiti propri.
Il potere esecutivo sia in senso stretto che in senso lato (ossia nel suo complesso la Pubblica Amministrazione) è formato da insiemi di enti che agiscono mediante organi.
Si chiama organo un punto di imputazione di competenze o ufficio in senso formale, punto che è attivato da una persona fisica o giuridica cui è dato agire nel nome e nell’interesse della persona giuridica cui l’organo appartiene. Come tale l’organo non può essere considerato come un autonomo soggetto ma soltanto come il tramite attraverso cui la persona giuridica esprime la propria attività in relazione al proprio ordinamento e quindi provvede alla determinazione e al soddisfacimento dei propri fini.
È Pubblica Amministrazione anche l’insieme degli organi appartenenti al potere esecutivo e cioè ai soggetti dotati di personalità giuridica pubblica cui competa l’esercizio di una funzione esecutiva.
La definizione di persona giuridica pubblica, come tale riconducibile al potere esecutivo, è tutt’altro che facile.
Allo stato attuale delle cose sembra di poter dire che tra gli indici della pubblicità si considera il fatto che il soggetto eserciti una attività riconducibile anche indirettamente al concetto di funzione esecutiva; con il che viene riassorbita la tesi che tra gli indici della pubblicità considerava i fini per i quali è riconosciuta e attribuita la personalità giuridica.
La divisione dei poteri è tutt’altro che precisa in quanto essi possono essere titolari di funzioni attribuite in via principale all’uno o all’altro, mentre ciò che appare avere una maggiore consistenza è la esistenza delle tre funzioni, ognuna delle quali ha dei propri connotati precisi in quanto non dipendono da valutazioni politico – organizzative o soggettive come avviene invece per i poteri, ma funzionali o oggettive.