In essa l’offesa cade una persona diversa dal soggetto a cui era diretta, ma pur così facendo rimane identica nella specie non cagionando mutamento nel titolo di reato (si realizza quando l’evento voluto viene realizzato nella sua obiettività incidendo non verso la persona cui era diretta. Io voglio sparare a Caio, ma uccido Sempronio). L’abberratio delicti invece vede una deviazione che concerne il fatto realizzato, determinando un evento appartenente ad una categoria penale diversa dall’evento voluto (questo è in pratica presente ogni volta che siamo davanti a una divergenza di titolo tra illecito penale ideato e quello compiuto non ricorrendo l’ipotesi configurata ex 47 primo capoverso).
Bisogna precisare che l’esecuzione del reato posto in essere debba esser preceduta da atti di tentativo: il reato aberrante non potrebbe non presupporre oltre il dolo quel complesso di condizioni obiettive conferenti all’azione la nota dell’illiceità o della punibilità. Infatti se si togliesse il carattere delittuoso all’azione compiuta verso la vittima designata, non si potrebbe più operare quel riferimento ex 82 del reato alla persona che si voleva offendere: infatti se l’azione aberrante verso la vittima designata non è reato, non si potrebbe prendere in prestito da questa azione l’elemento intenzionale che nei confronti della persona offesa non esiste. Levato ciò poi l’azione aberrante non potrebbe esser valutata nell’ambito della colpa, in quanto mancherebbe il raffronto con le forme di cui abbiamo trattato in sede di colpa. Ci si chiede allora se ex 82 l’imputazione a titolo di dolo avvenga secondo i principi o si ponga rispetto a questi ultimi come una deroga sancita da legge.