Se l’autonomia è il germe dell’ordinamento giuridico, la controversia ne costituisce lo schema: la controversia non è conflitto ma misura dialettica:
– non è conflitto perché oggetto del conflitto è il dominio sulla cosa sulla persona ridotta a cosa; tendendo ad annullare la pretesa avversa e ad affermare il proprio esclusivo potere.
– è misura dialettica perché oggetto della controversia è il riconoscimento del diritto sulla cosa che ciascuna delle parti rivendica come proprio e persegue dialetticamente, dimostrando che nella tesi avversaria è presente qualcosa che se radicalmente tematizzato, la fa cadere in contraddizione e la riconduce alla propria eversione dell’ordine.
Quello dell’intreccio di ordine e disordine è il problema quotidiano per il giurista, il quale si trova ogni giorno coinvolto tra l’ordine della legge e il disordine della lite ed esplica la sua funzione specifica nel senso dell’ordinamento.
Se il disordine della lite fosse un non-ordine oggettivo, non mi sarebbe alcuna possibilità di successo per l’opera di ordinamento del giurista che si configurerebbe come un sovra-ordinamento che non farebbe venir meno la lite ma la neutralizzerebbe.
Non vi sarebbe possibilità di successo per l’opera del giurista neppure se si identificasse la norma con il testo della legge. Appunto per la sua convenzionalità, la legge esige di essere collocata nella prospettiva operativa nella quale trova la sua ragion d’essere, nell’ordinamento, nella composizione della lite.
Nella controversia il disordine si manifesta come divergenza tra due visioni dell’ordine e l’ordinamento si realizza se ed in quanto fra queste si stabilisca un rapporto dialettico: dialetticamente la controversia si risolve mediante il riconoscimento di ciò che è proprio delle parti in causa.
L’acquisita consapevolezza che l’ordinamento giuridico si compie mediante la trasformazione della lite in controversia, suggerisce di intendere come centrale nell’esperienza giuridica il momento del processo. Il modulo del processo viene proposto oltre che all’attenzione di chi deve applicare le leggi, anche a chi le deve fare, per la struttura dialettica del contraddittorio che ne costituisce il momento più significativo e caratterizzante.
Nell’ambito della produzione legislativa si è andato sempre più diffusamente affermando il metodo della negoziazione, cioè della definizione dei contenuti normativi delle leggi con il contributo dialettico di chi è destinato a subire l’efficacia dell’imperativo finale.
Se tutto ciò corrisponde al vero, risulta in tutta semplicità la funzione teoretica dell’ordinamento, consistente nel riconoscere dialetticamente il suo di ciascuno assieme alla funzione pratica, consistente nel fissare e quindi nel sottrarre la soluzione raggiunta alla disponibilità arbitraria.