I mezzi di impugnazione provocano un nuovo giudizio, per porre rimedio ai vizi di una sentenza: essi devono essere distinti in due tipi: impugnazioni rescindenti e sostitutive. Le prime conducono ad una pronuncia di mero annullamento della sentenza impugnata, le seconde ad una pronuncia che sostituisce a tutti gli effetti quella impugnata. Tipica impugnazione rescindente è il ricorso per cassazione; tipica impugnazione sostitutiva è l’appello.
Si ha allora il seguente schema:
1) per quanto riguarda l’oggetto del giudizio di impugnazione, mentre le impugnazioni sostitutive sottopongono, al giudice ad quem, lo stesso oggetto di giudizio del grado precedente, le impugnazioni rescindenti sottopongono, al giudice ad quem, quale oggetto del giudizio, la decisione gravata;
2) per quanto riguarda i motivi, le impugnazioni rescindenti sono proposte solo per motivi specificamente e tassativamente previsti dal legislatore; nelle impugnazioni sostitutive, invece, i motivi non sono predeterminati;
3) per quanto riguarda la cognizione del giudizio di impugnazione, nell’impugnazione rescindente il giudice limita la sua cognizione ai motivi dell’impugnazione; nei giudizi sostitutivi, sono devoluti al nuovo giudice tutti i materiali già acquisiti nel processo
4) infine la decisione rescindente, se giudica fondati i motivi di gravame, elimina la precedente sentenza, aprendo così la strada ad una nuova decisione del merito (giudizio rescissorio); se giudica non fondati i motivi, lascia in vita la pronuncia impugnata; la decisione sostitutiva, invece, prende il posto in ogni caso, della pronuncia impugnata.
La disciplina generale delle impugnazioni nel processo tributario
Dal testo del D.lgs. n° 546 desumiamo che i mezzi d ’impugnazione, conosciuti dal processo tributario sono:
1) l’appello alla commissione tributaria regionale, contro le sentenze della commissione tributaria provinciale;
2) il ricorso per cassazione, contro la sentenza della commissione tributaria regionale;
3) la revocazione.
Sono mezzi di impugnazione ordinaria l’appello, il ricorso per cassazione, e la revocazione cosiddetta ordinaria, e che le sentenze passano in giudicato quando non sono più suscettibili di impugnazione con uno di tali mezzi; è invece impugnazione straordinaria la revocazione straordinaria, proponibile anche con sentenze passate in giudicato.