La costituzione in giudizio nel processo tributario
Il ricorrente, dopo aver notificato il ricorso, deve costituirsi in giudizio; deve, cioè, formare un fascicolo e depositarlo presso la segreteria della commissione. La mancata costituzione del ricorrente rende inammissibile il ricorso.
Esame preliminare del presidente della sezione
Alla costituzione in giudizio segue: la segreteria forma il fascicolo del processo e lo sottopone al presidente della commissione , che assegna il ricorso ad una delle sezioni. Il presidente della sezione lo esamina e può dichiararne l’inammissibilità :
se ricorre uno dei casi di inammissibilità previsti espressamente; se l’inammissibilità è manifesta.
Le attività preparatorie dell’udienza di trattazione
Il passo successivo del processo è la fissazione dell’udienza di trattazione, di cui deve essere dato avviso alle parti costituite almeno 30 gg. prima.
L’udienza di trattazione e la decisione della controversia
La trattazione della controversia può avvenire in pubblica udienza o in camera di consiglio. La prima deve essere chiesta da una delle parti. L’udienza si svolge nel modo seguente: le parti sono ammesse alla discussione; quindi il collegio giudicante delibera in camera di consiglio, ma la sentenza è resa pubblica con il deposito. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate ad alcune domande. Il deposito della sentenza avviene presso la segreteria della commissione.