La contravvenzione di omessa fatturazione o annotazione di corrispettivi
Questo reato contravvenzionale è uno dei più caratteristici della riforma del 1982; con tale legge, viene punita l’infedele dichiarazione per i redditi per i quali non vi è l’obbligo di contabilità; dove invece vi è l’obbligo di emettere fatture o di compiere annotazioni contabili, si puniscono le violazioni di tali obblighi. Il reato è commesso quando non vengono fatturati e non vengono annotati corrispettivi superiori a determinati importi. Più precisamente si ha l’ipotesi base (non oblazionabile) quando:
– è omessa l’annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, per un ammontare superiore a 150 ml. e allo 0,25 % dei corrispettivi indicati nell’ultima dichiarazione o, comunque superiore a 500 ml.;
– è omessa la fatturazione o l’annotazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva, per un ammontare superiore a 150 ml. e allo 0,25 % dei corrispettivi dell’ultima dichiarazione o superiore a 500 ml..
In tali ipotesi, il trattamento sanzionatorio è identico a quello previsto per l’ipotesi base del reato di infedele dichiarazione: si applicano congiuntamente, la pena dell’arresto e quella dell’ammenda (arresto da tre mesi a due anni e ammenda da dieci a venti ml.) Si ha invece ipotesi attenuata, con possibilità di oblazione, quando l’ammontare complessivo dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a 50 ml. e al 2 % dei corrispettivi indicati nell’ultima dichiarazione o comunque superiore a 100 ml.; in questa ipotesi si applica la pena dell’arresto fino a due anni o dell’ammenda fino a 4 ml..
Vediamo ora, le esimenti. Non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili la cui mancata tenuta o conservazione è punita come reato; i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria, i relativi corrispettivi siano compresi nella dichiarazione annuale e sia versata l’imposta dovuta;
b) i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nelle dichiarazioni e sia versata l’imposta dovuta,
c) si tratti di operazioni che non danno luogo all’applicazione delle relative imposte;
d) le annotazioni risultino da scritture contabili obbligatorie del periodo d’imposta precedente o successivo a quello di competenza.
La contravvenzione di omessa tenuta o conservazione di talune scritture contabili
Questo reato è integrato alla condotta di chi non tiene, o non osserva per il periodo necessario taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non regolarmente bollate e non vidimate, nonché quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute.