Se fra i regolamenti, gli ordini, le discipline richiamate nella formula normativa si considerano pure ad esempio i regolamenti non giuridici, una certa condotta sarà colposa a cagione dell’inosservanza di una di tali regole, solo se la trasgressione si sostanzi in un difetto di precauzioni doverose. Cioè se alla stregua dei criteri della rappresentabilità e della evitabilità al regolamento ecc. vada riconosciuta una finalità preventiva e l’evento realizzato rientri tra quelli che così si mira a prevenire. Ora per ciò che concerne però la trasgressione di regolamenti, ordini, discipline giuridiche, parrebbe decisiva agli effetti della qualifica di colpa la fonte della regola trasgredita, per cui ogni violazione di norma giuridica darebbe allora luogo a responsabilità per colpa rispetto agli eventi non voluti che ne fossero derivati (la cosiddetta “colpa presunta”). per gallo non sarebbe corretto parlare di colpa presunta ma per il nostro codice di vera e propria colpa, cioè un’interpretazione che tenga conto sia della lettera della disposizione che anche del sistema in cui quella disposizione si incardina: ad esempio illeciti sanzionati da responsabilità che vada oltre dolo/colpa. Essi sono caratterizzati da condotta dolosa realizzante gli estremi d’un reato cui segue un evento verso cui è sufficiente il rapporto di causalità integrato dal coefficiente di riferibilità psichica ex 27; la legge considera l’evento attribuito quale mera conseguenza dell’azione/omissione posta a carico dell’agente “altrimenti” che per colpa, quindi l’imputazione a questo titolo sta su basi diverse dalla causazione di un evento costituente risultato di una violazione anche se dolosa di legge. Va interpretata l’alinea III del 43 tenendo conto del 42 III: ciò può avvenire ritenendo che non tutte le norme giuridiche, ma solo quelle miranti a prevenire un evento vietato dal dir, sono fonte di responsabilità colposa.
Occorre stabilire un criterio per capire quali siano le norme contrassegnate da questo scopo. A ciò si deve rispondere ricorrendo alla rappresentabilità e alla prevenibilità dell’evento dannoso: quindi darà luogo a colpa solo la trasgressione di quelle norme giuridiche che prescrivano/vietino comportamenti astenendosi da cui o realizzando i quali è prevedibile il verificarsi di un evento dannoso come conseguenza della sua azione/omissione. Queste ipotesi di colpa rispetto alle 3 forme di prima hanno la sola differenza di esser meno adattabili alle circostanze del caso concreto della regola di condotta, dalla cui trasgressione sono caratterizzate. Queste norme si rivolgono a una cerchia di destinatari più ristretta di quella posseduta dalle regole non sancite dal dir, in quanto sono norme disciplinanti particolari attività pericolose. Il criterio della rappresentabilità/prevenibilità assolve una funzione di importanza fondamentale: in particolare riguardo l’accertamento grazie a questo criterio la responsabilità non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire (non si può quindi intendere al di fuori di un ricorso al criterio in parola. Ad esempio un giovane su una carrozza va molto veloce e ci sono bimbe che attraversano la strada. Un vecchio che assiste alla scena ha un malore alla vista di ciò è muore. E’ chiaro che non si può imputare a colpa l’evento verificatosi, al massimo si poteva imputare la colpa nell’investimento delle bimbe. Naturalmente bisogna contare che la disciplina giuridica d’un’attività pericolosa è dettata alla stregua di quel che di solito contrassegna lo svolgimento di questa attività: in caso di situazioni eccezionali potranno esser poste misure per evitare certi sinistri oltre la regolamentazione ordinaria.