La riscossione non coattiva delle imposte indirette si differenzia da quella delle imposte dirette perché è effettuata presso gli stessi uffici impositori; la riscossione coattiva è invece effettuata, sia per le imposte dirette, sia per le imposte indirette, mediante ruoli.
15. Riscossione in base alla dichiarazione.
Cominciamo ad esaminare i casi di iniziativa spontanea del contribuente.
Dobbiamo allora distinguere tre gruppi:
a) casi nei quali vi è l’obbligo di presentare una dichiarazione;
b) casi nei quali vi è l’obbligo di una attività equivalente alla dichiarazione;
c) casi in cui l’obbligo di pagamento sorge senza dichiarazione.
La dichiarazione è prevista per l’imposta sulle assicurazioni, imposta sul valore aggiunto, imposta sulle successioni, sulla pubblicità , gli spettacoli e sugli incrementi di valore degli immobili. Per l’imposta di registro, e per le imposte ipotecarie e catastali, in luogo della dichiarazione, vi è la richiesta di registrazione o di effettuazione della formalità . Infine, pagamento senza dichiarazione si ha per le tasse sulle concessioni governative e per talune forme di adempimento dell’imposta di bollo.