L’accertamento analitico presuppone l’attendibilità complessiva della contabilità. Molto diverso è invece il metodo d’accertamento quando la contabilità è complessivamente inattendibile, o quando si verificano altre circostanze che possono legittimare l’ufficio ad operare un accertamento induttivo che non riguarda singole componenti reddituali ma il reddito nel suo complesso. L’ufficio può procedere ad accertamento induttivo – extracontabile solo nei casi tassativamente indicati dalle legge, e cioè:
a) quando il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
b) quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il C.E.;
c) quando, dal verbale d’ispezione, risulta che il contribuente non ha tenuto o ha sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte ai fini fiscali o quando le scritture non sono disponibili per causa di forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false indicazioni riscontrate nella dichiarazione e quando le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere nel complesso inattendibili le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.
Altra è invece la situazione che si verifica quando l’accertamento non può essere ancorato alla contabilità perché, per causa di forza maggiore, la contabilità non è disponibile (es. distrutta da un disastro naturale). Altra ancora, infine, è la situazione di chi ha omesso di redigere una scrittura contabile o ha tenuto la contabilità con irregolarità formali o sostanziali. In presenza di tali situazioni, l’ufficio può procedere ad una forma particolare di accertamento, che è caratterizzata da 3 facoltà:
a) l’ufficio può avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza;
b) l’ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili;
c) l’ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Nell’iter che l’ufficio deve seguire occorre distinguere l’accertamento dei presupposti che legittimano l’adozione del metodo induttivo dalla determinazione (induttiva) del reddito. L’ufficio può ritenere inattendibile la contabilità solo in base a prove circostanziate circa le irregolarità contabili; a questi fini, quindi, l’ufficio non può servirsi di dati astratti (la redditività media del settore), ma deve basarsi su prove concrete, riguardanti il singolo contribuente. Una volta appurata, in modo concreto, l’inattendibilità della contabilità, si apre una seconda fase, rivolta a costruire il reddito; in questa seconda fase, l’ufficio può prescindere dalla contabilità e servirsi di dati ed elementi comunque raccolti e di presunzioni non assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. E’ solo in questa seconda fase che l’ufficio può servirsi di studi di settore, medie statistiche, non desunti in modo diretto dalla situazione del singolo contribuente.