Il termine dell’atto di imposizione

L’atto d’imposizione deve essere notificato entro un certo termine, previsto dalla legge a pena di decadenza; se l’amministrazione non esercita il potere d’imporre entro quel termine, essa ne decade. Per le imposte sui redditi, l’amministrazione deve notificare l’avviso entro il 31/12/ del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, o di presentazione di dichiarazione nulla, il termine è quello del 31/12 del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per l’IVA il termine è il 31/12 del quarto, o del quinto anno successivo a quello in cui è stata rispettivamente presentata, o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione; per l’imposta di registro vi è un termine di 5 anni per gli atti non registrati e di 3 anni per quelli registrati; analogamente, per l’imposta sulle successioni vi è un termine di 5 anni per le successioni non denunciate e di tre per quelle denunciate.

Effetti soggettivi dell’atto di imposizione

Consideriamo l’efficacia soggettiva dell’atto d’imposizione: esso esplica effetti soltanto nei confronti dei soggetti contemplati come suoi destinatari (ossia come soggetti passivi dei suoi effetti) ed, ai quali sia notificato. In linea di principio, non vi sono altri soggetti investiti dall’atto. La posizione dei terzi implica la soluzione di due quesiti:

a) se vi siano casi in cui l’atto vincoli, oltre che il suo destinatario anche dei terzi;

b) se l’atto, emesso nei confronti di un soggetto, legittimi l’amministrazione a procedere all’esazione nei confronti di altri soggetti. Il problema sorge nei casi in cui più soggetti siano implicati nella vicenda di attuazione del tributo. Conviene perciò precisare che l’atto non ha effetti verso i terzi, nei casi seguenti:

a) quando vi sia sostituzione d’imposta, l’atto d’imposizione, ha come possibile

destinatario il cosiddetto sostituto; l’imposizione, emessa nei confronti del sostituto, non esplica effetti verso il sostituito;

b) nel caso di sostituzione d’acconto, l’atto d’imposizione, emesso nei confronti del sostituto, non esplica effetti verso il sostituto

c) quando vi sia solidarietà paritaria, l’atto emesso nei confronti di un soggetto (che diviene, così, obbligato, non esplica effetti nei confronti di altri; è l’emissione dell’atto a carico di più soggetti che crea la solidarietà

d) quando vi sia solidarietà dipendente (responsabile d’imposta) ,vale la stessa regola; l’atto emesso nei confronti di un soggetto vincola soltanto il destinatario dell’atto, cui l’atto sia notificato.

I soli casi nei quali l’atto esplica effetti verso soggetti diversi da quelli in esso contemplati, sembrano essere i seguenti:

1) quando un soggetto subentri ad un altro nell’obbligazione; quando cioè vi sia successione nel debito d’imposta;

2)quando vi sia coobbligazione dipendente limitata; quando, cioè, l’amministrazione sia titolare del privilegio speciale, perché in tal caso l’atto emesso nei confronti del soggetto passivo legittima l’esecuzione sul bene, indipendentemente dalla proprietà del bene stesso;

3) nei confronti della moglie, che ha presentato dichiarazione dei redditi congiunta con il marito.

La definitività dell’atto di imposizione

L’atto di imposizione si dice definitivo quando sono decorsi i termini d’impugnazione, e non è impugnato, ovvero quando l’impugnazione viene respinta.

La definitività non è un quid che si aggiunge agli effetti dell’atto; è solo il riflesso della vicenda estintiva, ovvero dell’esaurimento, del potere d’impugnare.

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