Inesistenza nel diritto tributario
L’atto invalido è un atto esistente; il provvedimento amministrativo illegittimo è efficace, finché non invalidato. E’ inesistente l’atto emanato dall’autorità finanziaria, non provvista del potere impositivo; si può esemplificare indicando un atto che applica un’imposta abrogata o dichiarata incostituzionale. E’ inesistente un atto d’imposizione, che manca dei requisiti minimi, senza i quali l’atto non può dirsi venuto ad esistenza: atto non notificato, atto privo di dispositivo.
La notificazione nel diritto tributario
L’atto di imposizione è recettizio: in tanto esiste, ed esplica effetti giuridici, in quanto sia notificato al destinatario; l’imposizione viene ad esistenza, cioè, solo qualora sia compiuto un cero rito, denominato notificazione, che ha per scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario. La notificazione degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi è eseguita secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali;
b) il messo deve far sottoscrivere l’atto al consegnatario
c) la notificazione deve essere fatta nel domicilio eletto fiscale del destinatario
d) la notificazione deve essere fatta nel domicilio eletto dal contribuente nel comune di domicilio fiscale
e) nel caso di irreperibilità del destinatario, il messo deposita copia dell’atto presso la casa del comune, ne affigge l’avviso presso l’albo del comune e ne da notizia al destinatario con raccomandata Tale disciplina vale anche per la notificazione degli atti d’imposizione in materia di IVA.