A) Che gli atti di disposizione debbano essere sempre motivati è un principio alla cui affermazione generale si è pervenuti solo di recente. Sono due i dati normativi nei quali trova sicuro fondamento il principio generale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti dell’amministrazione finanziaria. Il primo è nella legge che regola in generale ogni provvedimento amministrativo; ci si riferisce all’art. 3 della l. 7/8/ 90 n° 241, ove è stabilito , con formula di portata generale, che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. Il secondo dato normativo è nell’art. 21 del d.p.r. n° 636, il qual e stabilisce che la commissione tributaria non può disporre la rinnovazione dell’atto impugnato quando sia fatto valere il vizio di motivazione: il che implica, da un lato, l’obbligo dell’amministrazione di motivare i provvedimenti impugnabili e dall’altro il carattere invalidante del vizio di motivazione.
B) Motivazione, negli atti discrezionali, è l’esternazione dei motivi di opportunità , di convenienza amministrativa, ecc, che stanno a fondamento dell’atto. Per gli atti d’imposizione, sembra valida la formula giurisprudenziale: motivazione è l’indicazione dell’iter logico giuridico seguito dall’organo nella formazione dell’atto. Il lettore del provvedimento deve essere posto in grado di ripercorrere l’itinerario logico seguito dall’autorità nella formazione del provvedimento.
Questa idoneità del provvedimento a rendere noto l’itinerario logico che sorregge il dispositivo sussiste o non sussiste: il provvedimento, cioè, è motivato o non lo è.
C) Un provvedimento con motivazione insufficiente, omessa, contraddittoria, ecc; un provvedimento, cioè viziato nella motivazione è invalido; esso è destinato ad essere annullato dall’autorità giurisdizionale; il giudice, a fronte di un atto invalido, può soltanto annullarlo; non può mai sostituirlo.