A) Gli uffici delle imposte e la Guardia di Finanza hanno il potere di richiedere alla aziende ed istituti di credito copia dei conti intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti e connessi a tali conti. Dal punto di vista procedurale, vi è da notare che gli uffici delle imposte e la Guardia di Finanza, prima di svolgere indagini bancarie, debbono essere autorizzati, rispettivamente dall’ispettore compartimentale delle imposte dirette e dal comandante di zona; e che l’azienda di credito deve dare immediatamente notizia al contribuente delle richieste ricevute. Acquisiti i dati bancari, l’ufficio può chiedere dati e notizie al contribuente, invitandolo a comparire di persona o inviandogli questionari. Il motivo di questa ulteriore fase istruttoria è in ciò che, se i dati rilevati dai conti non trovano riscontro nella contabilità , operano delle presunzioni legali relative di evasione. Più esattamente, se vi sono incassi non registrati, si presume che ad essi corrispondano ricavi non registrati; quando vi sono prelevamenti non registrati, si presume che ai prelevamenti corrispondano costi non registrati, e che a tali costi corrispondano ricavi ugualmente non registrati; il contribuente può vincere tali presunzioni offrendo la prova contraria, ed indicando il beneficiario dei prelevamenti.
B) La Guardia di Finanza che scopra, in sede di indagini preliminari, documenti, dati e notizie relativi alle situazioni e movimentazioni bancarie, può trasmettere tali dati agli uffici delle imposte, ma occorre un’autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto delle indagini penali.