Fattispecie equiparate
Con le esenzioni e con le fattispecie sostitutive il legislatore pone delle deroghe alla fattispecie tipica sottraendo certe ipotesi alla sua sfera di applicazione: ma deroghe possono esservi anche in direzione inversa, ossia mediante la previsione di altre ipotesi diverse da quelle tipiche cui pure si applica l’imposta. Il legislatore può prevedere che siano sottoposti ad un certo tributo anche casi diversi dal presupposto tipico, semplicemente perché vuole che certi fatti economici siano sottoposti a quella imposta. Si ha quindi una equiparazione di queste fattispecie a quella tipica. In altri casi, l’ampliamento della sfera di applicazione del tributo risponde a fini antielusivi. Per distinguere terminologicamente le due ipotesi, si può parlare, nel primo caso, di fattispecie equiparate o assimilate, e, nel secondo, di fattispecie surrogatorie o supplementari.
Fattispecie supplementari (o antielusive)
L’elusione può essere ostacolata dal legislatore o con l’introduzione di una clausola generale o con la previsione di norme ad hoc. Tra gli strumenti antielusivi di carattere specifico hanno un rilievo preminente le fattispecie supplementari; le previsioni di tassabilità , accanto alle ipotesi tipiche, di altre ipotesi che il legislatore aggiunge a quelle tipiche al solo fine di distogliere i soggetti dal ricorso ad esse per fini di elusione.
Fattispecie sovrapposte (le sovraimposte)
La sovrapposizione di fattispecie tributarie si ha quando più imposte colpiscono un medesimo rapporto della vita, ossia un medesimo presupposto. La dottrina parla di imposta madre e imposta figlia quando una fattispecie, già perfetta ed esattamente accertata (viene usata) per applicarla, mutata od invariata, come fattispecie di un’altra imposta. Di regola dunque, il fatto che un medesimo evento integri la fattispecie di più imposte comporta il cumulo delle imposte, senza che ciò possa essere escluso invocando il divieto della doppia imposizione. Prossimo al fenomeno descritto è quello della sovrimposta e dell’addizionale. Nel caso della sovraimposta si assume la base imponibile di un’imposta come base imponibile di un’altra imposta. Nel caso dell’addizionale si impone il pagamento di un quantum, ragguagliato ad una frazione o multiplo di quanto dovuto per un certo tributo.
Fattispecie alternative
Si hanno fattispecie alternative quando un certo fatto od evento, normalmente soggetto ad una certa imposta, cessa di esserlo (o lo è in misura ridotta), se è soggetto anche ad un’altra imposta. Può darsi, cioè, che la sovrapposizione di fattispecie non determini l’applicazione di più imposte, ma l’applicazione d’una sola imposta e la non applicazione dell’altro tributo.
Fattispecie condizionali
L’efficacia della fattispecie tributaria può essere sottoposta a condizione, sospensiva o risolutiva. Nel primo caso (condizione sospensiva) l’avveramento della condizione determina il sorgere del debito d’imposta; nel secondo la condizione estingue il debito. Se l’evento cui è subordinata l’efficacia non è incertus an, ma certus an ed incertus quando, sarà tecnicamente più appropriato dire che l’efficacia è soggetta ad un termine (con valore sospensivo o risolutivo).