Abbiamo parlato delle invenzioni poste in essere dal lavoratore dipendente o di un ente privato o di un ente pubblico, cioè di una azienda pubblica di ricerca o il più delle volte di una università. Nella ipotesi del dipendente privato abbiamo visto i diritti patrimoniali che spettano al datore di lavoro, al quale spetta il diritto a brevettare l’invenzione, mentre al dipendente spetta la paternità.

Oggi analizziamo l’art 65, i diritti spettanti ai dipendenti delle università o degli enti pubblici di ricerca. Qui, in queste ipotesi, nel 2001 è stata introdotta per legge una novità sostanziale. Con la legge TREMONTI del 2001 è stata assegnata allo stesso  ricercatore ,che ha innovato, il diritto di brevettare l’invenzione stessa. Il portato di questa legge, che poi è stato trasfuso nell’art 65, ci dice che nella ipotesi di dipendente pubblico, ricercatore è lo stesso ad avere il diritto a brevettare invenzione stessa. Cosa residua all’ente di ricerca/università? Gli rimane un diritto ad ottenere una percentuale degli utili (royalties) spettante al titolare del brevetto stesso per lo sfruttamento economico dell’invenzione. In buona sostanza, se al ricercatore compete il diritto a brevettare, rimane all’università un diritto ad una percentuale per ad es una licenza sul brevetto, cioè per lo sfruttamento economico. Queste percentuali, in assenza di contrarie indicazioni, cioè se le parti non hanno stabilito in modo differente, sono fissate dalla legge. Cosa dice l’art 65? Dice che al ricercatore spetta non meno del 50% e che, all’università spetta il 30% se niente detto. Questa norma che vuole essere di estremo favore per il ricercatore è stata quasi controproducente, si sono levate molte critiche nei confronti di questa disposizione. Il ricercatore il più delle volte non ha di per sé i mezzi per decidere sulla brevettazione, per dar corso alla brevettazione. Il più delle volte, la soluzione proposta dalla legge è diversa, che spetta all’università a brevettare e che i risultati economici spettano al ricercatore. Tanto è vero che, nel restyling del 2010, la legge di modifica del codice di proprietà industriale, che dai lavori preparatori doveva modificare anche l’art 65, si è lasciata la situazione così come era prevista nel 2005.  Queste norme sono delle norme di garanzia, intervengono salvo che la parti non abbiano previsto una diversa ripartizione

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