Ente a cui rivolgersi, contenuto della domanda e procedura di registrazione.

L’ente preposto è, nel nostro ordinamento, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La domanda può essere proposta anche alle camere di commercio le quali si faranno portavoce della domanda stessa e la inoltreranno all’ufficio centrale. L’istante (richiedente) deve redigere la domanda e presentare alcuni elementi essenziali. La domanda deve:

–          Contenere indicazione di colui che sarà titolare del marchio stesso

–          Contenere raffigurazione del segno distintivo

–          Contenere eventuali ragioni di priorità: precedente richiesta di registrazione in altro stato aderente alla Convenzione dell’Unione di Parigi  (6 mesi per registrarlo anche in Italia), oppure decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico che può concedere la priorità ad un marchio rappresentante un prodotto che dovrà essere esibito in esposizione.

–          Contenere l’indicazione dei prodotti per i quali la tutela è richiesta: esiste l’Accordo di Nizza che classifica i prodotti inserendoli in 45 gruppi o classi. La tutela potrà essere richiesta in relazione ad una specifica classe o per alcune sottoclassi dei prodotti. Le ragioni di ciò sono perlopiù fiscali → la registrazione costa e costa tanto più quante sono le classi richieste.

 Una volta inoltrata la domanda viene presa in considerazione dall’ufficio marchi che in prima istanza valuterà la sussistenza di impedimenti assoluti: cause di nullità del marchio → presenza o meno dei requisiti sopra descritti (segno registrabile, nome o cognome altrui, stemma emblema o bandiera pubblica, forma non registrabile, capacità distintiva, liceità).

Se l’ufficio ritiene che non vi siano impedimenti pubblica in bollettino la domanda. Dalla pubblicazione decorrono tre mesi durante i quali colui che ne ha diritto può avanzare una opposizione → può fare opposizione sulla base dei cosiddetti impedimenti relativi: novità → il soggetto opponente si basa sul fatto che il marchio per cui si chiede la registrazione non sia nuovo. L’ufficio brevetti e marchi decise poi se procedere o meno alla registrazione. La cosa de evidenziare è relativa alla novità: a differenza dell’ufficio registrazione marchi comunitari, l’U.I.B.M non fa la ricerca delle anteriorità, non prende cioè in considerazione che il marchio per cui si chiede registrazione sia già esistente. È possibile poi agire in un secondo grado di giudizio → sarà una commissione a prendere la decisione.

Una volta registrato il marchio, il titolare ha diritto di utilizzarlo in esclusiva per un periodo di 10 anni rinnovabile. In effetti il titolare non può farne tutti gli usi possibili e immaginabili. Gli si pongono alcune limitazioni. Ai sensi dell’art. 21 il marchio non può essere usato in modo decettivo: in modo da trarre in inganno il pubblico sulle caratteristiche in genere del prodotto contrassegnato. Secondariamente non deve farne un uso illecito.

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