Cosa può chiedere l’imprenditore leso?
- Competenza: art. 134 cod. prop. ind. La competenza ricade su tribunali diversi a seconda del tipo di concorrenza sleale:
a- Concorrenza sleale confusoria: sezioni specializzate istituite presso alcuni tribunali del Paese;
b- Concorrenza sleale per denigrazione o altre fattispecie (numeri 2 e 3 art. 2598 c.c.): giudice ordinario.
- Petitum: l’imprenditore leso può chiedere tutto quanto previsto dall’art. 2600 c.c.:
a- Inibitoria del comportamento;
b- Rimozione degli effetti dell’atto: es. distruzione e ritiro dalla circolazione dei libri lesivi per il concorrente;
c- Pubblicazione della sentenza;
d- Risarcimento del danno: vanno però allegati il dolo o la colpa.
Per le prime tre istanze non è necessario provare il dolo o la colpa, basta dimostrare la danno.
Dati i tempi processuali va garantita una tutela in via provvisoria → art. 700 c.p.c. → inibitoria provvisoria che congela gli effetti.
Affinché questa tutela possa essere concessa vanno dimostrati due requisiti:
– Periculum in mora
– Fumus bonis iuris
Va cioè evitato che medio tempore del processo l’attività presunta danneggiante continui ad arrecare un danno nei confronti dell’attore.
Poi il giudice decide nel merito sulle quattro istanze presentategli. La colpa in questo caso è presunta.
Quantificazione del danno: è sicuramente dimostrabile il danno emergente. Più ardua la dimostrazione del lucro cessante, cioè del mancato guadagno dovuto all’attività dannosa. Spesso le corti utilizzano il seguente criterio: quantificano il lucro cessante ce i maggiori ricavi ottenuti dal danneggiante a seguito dell’attività lesiva.