Perché vi sia tutela di questi segni distintivi vi deve essere un concorso di circostanze. Innanzitutto deve essere un segno distintivo noto, che deve essere veramente usato nel mercato. In questo modo avrà una maggiore tutela. Inoltre il marchio deve essere nuovo, cioè che si è affermato nel mercato in maniera lecita, cioè non deve aver creato confusione con un altro marchio. Dunque è una tutela che riguarda il marchio in quanto sia legittimamente utilizzato. Lo stesso discorso si applica alla ditta. Se un imprenditore usa una ditta che è idonea a creare confusione, può essere richiesto al giudice di integrare o modificare la ditta in modo che si differenzi da quella legittima.
L’altra fattispecie confusoria è l’imitazione servile. Vi diamo una lettura molto restrittiva: astrattamente potrebbe essere l’imitazione di qualsiasi elemento del prodotto, ma proprio perché la norma è inserita nella fattispecie confusoria indica che il consumatore può confondersi con il prodotto di un’altra azienda. Se è imitazione che crea confusione è imitazione di caratteristiche esterne, quindi non rilevano le parti interne del prodotto. Rileva la forma tridimensionale esterna del prodotto. Vi è però un’altra disciplina che prevede un’altra forma di tutela, una forma brevettuale per le forme/modelli utili: è un brevetto inferiore rispetto al brevetto per prodotto o procedimento che riguarda un modello che ha caratteristiche di utilità. È un brevetto garantito per 10 anni non rinnovabili. Si ritiene che nessuno cercherà la tutela del brevetto, se vi è l’imitazione servile. Dall’imitazione servile bisogna ritagliare quindi quelle forme che dimostrino di avere una qualche utilità: quindi l’unica tutela da dare è la brevettazione per modello di utilità. Quindi la forma utile o viene brevettata oppure non viene brevettata e potrà essere tutelata per imitazione servile. [Vi sono delle forme che si ritengono essenziali e sono sottratte al regime di registrazione di marchio. La forma del prodotto quando non è utile può essere registrata come marchio, cioè come segno distintivo. Ci sono delle forme che non possono essere registrate come marchio.]
Al n^2 dell’art 2598 dobbiamo considerare la fattispecie della denigrazione e appropriazione di pregi. Sono due distinte ipotesi, che sono prese in considerazione dal numero 2 dell’art 2598.
Art 2598 n^2 “ diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente”.