Vi è un criterio generale di individuazione dell’atto di concorrenza sleale, un criterio generale che conosciamo dall’art 2598 cc: contiene una norma di chiusura composta di due distinti parametri. Il numero 3 dice che è sleale ogni atto/attività che sia 1 contraria ai principi di correttezza professionale e che sia idonea a danneggiare l’altrui azienda. Che cosa si intende? La giurisprudenza e la dottrina hanno dato più criteri differenti, che servono a chiarire che cosa si intenda. Un primo orientamento voleva che i principi di correttezza professionale siano contenuti in tutta una serie di usi e consuetudini dell’imprenditore commerciale, cioè vi siano degli usi che ci dicano che un imprenditore si comporta in modo conforme oppure no. In realtà è molto difficile, anzi impossibile delle raccolte di usi del buon imprenditore. Un secondo orientamento dice che non esistono degli usi, probabilmente però esiste una morale del buon imprenditore cioè esistono dei criteri di correttezza professionale da riprendere analizzando i costumi del buon imprenditore. È però un giudizio estremamente aleatorio. Bisognerebbe agganciarlo ad un criterio normativo. Viene agganciato all’art 41 Cost (l’impresa privata è libera ma deve essere esercitata in conformità all’utilità sociale).tentativo non riuscito perché è difficile trovare dei criteri durevoli. Date tutte queste interpretazioni, vediamo di capire se esiste una morale che abbia dei criteri non parametrati sull’imprenditore, ma sul consumatore. Quindi i principi di correttezza professionale sono valutati sulla morale del consumatore.

Il secondo requisito che questa norma di chiusura contempla nella identificazione dei soggetti sanzionabili è il parametro della idoneità a ledere l’altrui azienda. L’idoneità a ledere altrui azienda sono anche i normali atti di concorrenza leale. Qualsiasi attività posta in essere da un imprenditore è potenzialmente in grado di ledere l’altrui azienda.  Come si fa a capire quando questa idoneità è illecita? Lo si fa in base ad una valutazione che il giudice deve dare di una particolare aggressività o lesività dell’attività stessa. Sarà il giudice a dover dire se e in che misura il concorrente ha ecceduto i limiti di liceità. Quando parliamo di atto di concorrenza sleale parliamo di un atto che si configura nel tentativo, già esso può essere sanzionato come attività illecità. Queste sono le 2 caratteristiche che bisogna tenere in considerazione quando si parla delle fattispecie non tipizzate.

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