Abbiamo trovato delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la collocazione nella parte generale è data dal fatto che sono norme applicabili a tutte le fattispecie criminose; altre invece sono applicabili per il loro contenuto solo a ben individuate tipologie di reati: ad esempio se parliamo di premeditazione(forma più intensa di dolo) è sistematicamente corretta la sua collocazione nell’ambito dei delitti contro la persona; se si pensa agli effetti della valorizzazione del dolo, nel caso dei delitti contro la vita questa porta all’ergastolo(così come parricidio e matricidio, 576, 577). Nella realtà la perpetuità dell’ergastolo sconta delle eccezioni, a volte anche ragionevoli(e comunque 26 anni non sono pochi, ossia la pena minima per essere introdotti agli sconti di pena) e li trova in genere tenendo conto del progressivo comportamento in detenzione; però mantenendo l’ergastolo si mantiene il forte valore stigmatizzante del fatto commesso. E’ sistematicamente comprensibile che il legislatore le collochi nel capo specifico che riguarda quella tipologia di reati a cui si riferiscono. Ma allora la premeditazione per gli altri reati(magari contro il patrimoni) non conta nulla? DOMANDA D’ESAME. Sicuramente no, perché applicando il 133 il giudice potrà tenere conto della massima intensità del dolo, ancorché non sia prevista come specifica circostanza aggravante:
133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. — Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa
Del resto è coerente con il ruolo delle circostanze anche la loro collocazione specifica, perché queste sono una specie di ponte fra fatto concreto e gravità astratta del reato, la quale per certi reati specifici deve essere calibrata con specifiche circostanze ivi contenute.
Ad esempio la tenuità del fatto non si trova nel 62, ma è specifica che in taluni settori il legislatore ha voluto inserire per temperare un rigore canzonatorio che a volte ritiene esagerato.