La tecnica di strutturazione della parte speciale che ha una scalata discendente dal pubblico al privato; la proposta di Padovani non si è tradotta in legge ma è un altro percorso per strutturare una parte speciale. Il punto di partenza sta nella dimensione costituzionale e nella importanza che la Costituzione assegna ai diritti della persona, interesse della persona umana, tutelata come singolo e nelle formazioni sociali a cui appartiene e quindi la persona e i suoi valori sono i fini essenziali a cui deve guardare il legislatore penale. Allora un futuro codice può articolarsi così: rovesciare l’impostazione vigente perché il Rocco pone la persona al titolo XII, al penultimo, dopo tutti gli altri; questa sfera di interessi per il legislatore del 30 sono elementi di coda.
Allora partendo dall’art. 2 dobbiamo mettere dentro in prima battuta i delitti contro la vita e i diritti individuali e poi ancora i delitti di aborto, che sono tali perché sono commessi senza il consenso della donna gestante e quindi sono plurioffensivi, tanto contro il feto quanto contro la madre gestante. Allora prevedere questi fatti ha ancora un senso, anche come difesa del feto che è logica(la corte costituzionale tedesca disse che la vita va comunque tutelata e quindi la norma tutelata che licenza all’aborto è incostituzionale, è una sentenza che si appellava all’etica).
Vi sono poi i delitti di ingegneria genetica non terapeutica, che sono condotte che sono possibili ma gravemente offensive di dignità umana, ma trovare un riferimento al codice penale è impossibile perché sfuggono.
Poi ci sono altri aspetti che potrebbero sollecitare risposte varie come i delitti in materia di prostituzione; questo fenomeno di per se è libero, anche se non moralmente e socialmente approvabile, ma è penalmente incensurabile. Il fenomeno però è da controllarsi e contrastarsi ad extra perché c’è un’enfasi di criminalizzazione delle condotte prodromi che; in un codice moderno e laico dovrebbe trovare posto le condotte che minano la dignità della persona che si prostituisce(sfruttamento e costrizione). Parlando di dignità della persona si parla solo di quella vivente oppure anche la defunta come rileva Padovani? Certo non tanto la persona defunta, ma quanto la difesa degli affetti residui; non va intesa come pietà dei defunti, ma come proiezione persistente del valore che la persona continua rivestire anche dopo la morte ; questa proiezione si intende come proiezione rispetto alla cerchia di affetti della famiglia che rimane.
Poi sempre nella tutela della persona come individuo ci sono i delitti come contro la libertà personale, libertà da atti coercitivi sulla persona, libertà morale e libertà sessuale.
Altro bene è quello alla riservatezza che si specifica in diversi ambiti, come ad esempio alla inviolabilità del domicilio, o alla riservatezza delle comunicazioni.
Dopo si mettono i diritti contro l’onore, che oggi si specificano a quelli contro la propria reputazione sempre che non ci sia(espunta dal codice Rocco e poi reintrodotta con la pulizia anti fascista e ripristinata come nello Zanardelli) la prova della exceptio veritatis(ossia non si è punibili se quel fatto risultasse vero).
Poi ancora c’è il delitto contro il patrimonio, che fa parte dei diritti contro la persona, ed attualmente nel Rocco questi sono considerati in maniera assolutamente indistinta, ma ci possono essere rapp. patrimoniali che fanno capo di una collettività e siccome si dovrebbe distinguere e quindi i rapporti che fanno capo al privato devono trovare disciplina nei delitti contro la persona.
Poi contro pudore ed onore sessuale; questo è un tipo di revisione che dovrebbero ancora più approfondita perché tratta l’osceno, la moralità pubblica. Ad esempio questo è un concetto stabile o meno? Il legislatore laico dovrebbe avere un doppio binario di tutela per rispettare la propensione di ognuno. Questo va bene per quanto riguarda la tutela della persona come singolo, ma l’art. 2 parla di formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità e allora avremmo bisogno di una tutela che riguarda il soggetto ma anche una sulla rilevanza delle formazioni sociali in e stesse. Sul primo piano(formazioni sociali in cui si svolge la personalità del singolo) si dovrebbe trovare una protezione penale della famiglia diverso da quello attuale che è molto poco e distorto; ad oggi è intesa come una cellula istituzionale funzionale agli interessi dello stato ed è diversa da quella intesa nella costituzione, come società naturale e non solo funzionale.
Ancora la tutela del lavoro in maniera penale e da far rientrare nel codice penale e non solo in soluzioni extravagantes( non da condividere l’imputazione della procura di Torino che chiede l’omicidio volontario a prescindere per aumentare la pena, rischiando che la corte di assise poi rigetti la domanda)
Ancora la religione deve essere tutelata se non contrasta con i principi dell’ordinamento, e non in quanto riconosciuta o di stato. Il problema che rimane è quella dell’eliminazione del reato di plagio, che ha comportato la creazione di altre norme che contemplino la stessa situazione che si riconducevano al plagio. Gli stessi diritti di falso possono essere intesi verso la persona(falsità contrassegni). Se invece guardiamo alla tutela della formazione sociale in se e per se allora sarà rivista tutta la fenomenologia della incolumità pubblica, sanità pubblica, contro l’ambiente e il patrimonio
E’ un metodo irradiante partendo dalla persona che avrebbe il merito di ricondurre tutto il penale stravagante all’interno del codice penale. Il discorso non sarebbe completo che non si tenesse conto delle funzioni sovrane, ma non in se e per se, ma come tutela della persona, come interesse del singolo a non essere minacciato. Le norme vigenti che proteggono la PA hanno una intonazione diversa, voglio tutelare la primazia del pubblico potere rispetto al singolo cittadino, cioè assegna prevalenza al ruolo del pubblico rispetto al luogo del privato; non è così e ci vuole la costituzione poiché il pubblico c’è ma al servizio del privato: art. 97 da i criteri portanti a cui la giurisprudenza fa riferimento, come il buon andamento della PA e l’imparzialità del suo operato.
Poi esiste il reato politico e qui padovani ricorda lo scetticismo di Carrara; sono un capitolo spinoso di cui il diritto penale deve preoccuparsene, ma Carrara manifestava grande scetticismo e esponendo la classe dei reati politici dice che non possono essere esposti perché sono sottoposti alla lotta altalenante della lotta politica. In realtà non ci si può esimere oggi da darne disciplina ma anche qui la cost dice che il fine ancorché eterodosso e sovversivo non può essere mai oggetto di criminalizzazione, ma sono libero di teorizzare la dittatura del proletariato indipendente dal fine; può costituire materia di repressione penale è il mezzo che se sono intrinsecamente illeciti allora può intervenire.