Altra classificazione di queste condizioni:
– Condizioni di carattere generale: operano in tutti i tipi di processo
– Condizioni di carattere speciale: operano solo in alcuni tipi (si pone in particolare per l’interesse ad agire. Alcuni dicono che questo opera in ogni tipo di processo di cognizione, mentre altri no).
Regime di queste condizioni:
– Vale il principio inquisitorio: significa che la loro assenza è rilevabile d’ufficio (salvo che il legislatore non abbia disposto diversamente), perché qui non sono in gioco dei diritti sostanziali dei privati bensì un potere del giudice (il giudice è giusto che rilevi la presenza o meno delle condizioni dalla cui esistenza dipende il proprio potere – dovere di decidere la causa nel merito).
Altra conseguenza è che non possono essere ammesse, in ordine a queste condizioni, le prove legali di parte (giuramento e confessione). Questo perché il giudice non è libero nel valutare tali prove (le prove legali sono infatti quelle che non sono liberamente valutabili). Non si può ammettere che il potere del giudice di decidere la causa nel merito dipenda da una dichiarazione della parte (queste dichiarazioni possono anche esserci, ma sono liberamente valutabili);
– La loro esistenza deve essere accertata all’inizio del processo con riferimento al momento della preposizione della domanda, non rilevano i successivi mutamenti (art. 5 c.p.c. perpetuatio iurisdictionis et competentiae: se esiste la giurisdizione, o la competenza, in base alla legge vigente nel momento in cui è stato notificato l’atto di citazione, anche se poi è stata cambiata la legge non importa).
Es. la competenza del giudice si determina di regola dalla residenza del convenuto. Se in base alla residenza del convenuto è stato adito il tribunale di Pordenone, non è che poi se il convenuto furbamente si trasferisce, questo determina l’incompetenza del giudice di Pordenone.
– Vale il principio del tempus regit actum e della lex fori: tutte queste condizioni di trattabilità ed decidibilità della causa nel merito vanno valutate con riguardo la legge che vige nel momento in cui esse rilevano (cioè all’inizio della causa).
Nelle cause di diritto internazionale privato si applica la legge delle giudice adito (es. un italiano sposa un inglese, risiedono in Francia e l’italiano muore in Spagna. La successione sarà disciplinata secondo la legge sostanziale spagnola, ma il giudice italiano, per verificare se esistano o meno tali condizioni di trattabilità ed decidibilità della causa nel merito, dovrà fare ricorso alla legge italiana).