Esiste anche un’altra classificazione delle condizioni dell’azione che le considera condizioni di validità della domanda e della instaurazione del processo. Se mancano la domanda non è validamente proposta e il processo non è validamente instaurato. Vi sono però delle eccezioni:
– Istituto della translatio iudicii (art. 50 c.p.c.) che riguarda la competenza: se la domanda è proposta davanti ad un giudice incompetente, il legislatore consente che quel giudice pronunci una sentenza di incompetenza, ma il processo può essere riassunto davanti al giudice competente. Questo fa si che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano dal momento della prima notificazione (dall’atto introduttivo davanti al giudice incompetente).
Il più importante effetto processuale è la litis pendenza (da quel momento il processo esiste). La conseguenza di ciò è che il legislatore non vuole che venga proposta altra causa identica davanti a giudice diverso (se viene proposta deve essere dichiarata inammissibile).
I due effetti sostanziali più importanti, che si ricollegano non alla sentenza ma alla notificazione dell’eccezione (alla proposizione della domanda), riguardano la prescrizione e la decadenza:
- Se una domanda deve essere proposta entro un termine di decadenza, la proposizione della domanda, e quindi la notificazione dell’accettazione, determina l’impedimento della decadenza (es. se il giudice davanti al quale è stata proposta la domanda si dichiara incompetente, attraverso l’istituto della translatio iudicii, si ha la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice competente e di conservare quell’effetto di impedimento della decadenza che si è prodotto con la notificazione della domanda davanti al giudice incompetente);
- Dal momento della notificazione dell’atto di citazione si ha un effetto interruttivo della prescrizione (gli atti di citazione vengono spesso notificati all’ultimo momento, se si adisce il giudice incompetente è fondamentale conservare questo effetto interruttivo).
- Condizioni di validità della domanda e dell’instaurazione del processo;
- Condizioni di validità degli atti processuali successivi.
Altro effetto sostanziale è la sospensione della prescrizione: la prescrizione non corre per tutta la durata del processo. Riprende a decorrere dal momento della sentenza. Se il processo termina con estinzione, e non con una sentenza, viene meno la sospensione della prescrizione e si conserva solo l’effetto interruttivo.
Questo istituto della translatio è un’eccezione perché l’incompetenza del giudice non può essere considerata una condizione di validità dell’instaurazione del processo, questo perché la domanda è validamente proposta anche davanti al giudice incompetente (si verificano gli effetti sostanziali e processuali poiché la causa può essere trasferita davanti al giudice competente). L’incompetenza del giudice perciò è qualificata non come una condizione di validità della domanda di instaurazione del processo, ma come una condizione di validità degli atti processuali successivi alla proposizione della domanda. Pertanto queste condizioni di trattabilità ed decidibilità della causa nel merito si possono distinguere fra:
– A seguito di alcune sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale (circa 2006) con L. 69/’09 (art. 59) si è sancita la possibilità che la translatio iudicii possa avvenire non solo tra i vari giudici incompetenti, ma anche tra giudici appartenenti a giurisdizioni diverse (es. fra giurisdizione civile e giurisdizione della corte dei conti).
Il difetto di giurisdizione, per questo aspetto, può essere considerato come una condizione di validità degli atti processuali.
– Litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.): dispone che in certe ipotesi più parti devono agire od essere convenute nello stesso processo (le parti non sono più due come normalmente avviene, ma devono esserci o più attori o più convenuti). Il giudice, se il processo è instaurato solo fra alcune delle parti, ordina l’integrazione del contradditorio.
È un ipotesi di colegittimazione ad agire necessariamente congiuntiva (più parti devono agire insieme).
Se non vi fosse questa norma, la domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
Il difetto di integrità del contradditorio è una condizione di validità degli atti processuali e non una condizione di validità della domanda.