Sono una serie di condizioni che il giudice deve verificare se esistano o meno all’inizio del processo. Se esistono sorge nel giudice il dovere di pronunciare sulla domanda nel merito (dovere di pronunciare sulla fondatezza o meno della domanda). Se mancano il giudice ha il dovere di non pronunciare sul merito della domanda.
La legge predispone la funzione giurisdizionale, ma stabilisce anche i limiti entro i quali questa funzione giurisdizionale deve essere esercitata.
La classificazione tradizionale di queste condizioni prevede una tripartizione:
– Condizione dell’azione:
- Legittimazione ad agire;
- Interesse ad agire.
- Alcuni attengono al giudice: giurisdizione e competenza;
- Alcuni attengono alle parti: capacità di essere parte e capacità processuale;
- Assenza di alcuni impedimenti (impedimenti dovuti alla litis pendenza / cosa giudicata materiale / compromissione in arbitri della causa).
– Presupposti processuali:
– Validità dell’atto introduttivo.
Altra opinione definisce tutte queste condizioni come condizioni di trattabilità e decidibilità della causa nel merito. Tutte hanno una caratteristica in comune poiché la mancanza, anche di una sola di esse, determina il dovere del giudice di non pronunciare sul merito della domanda (se mancano il giudice deve emettere una sentenza di rigetto in rito: absolutio ab instantia). La conseguenza è che il rigetto in rito non impedisce la riproposizione della domanda (sarà cura della parte provvedere a che esista quella condizione che ha determinato il rigetto in rito della precedente domanda).