Can 331 Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.
La cosa importante nella legge di successione del pontificato sta nel fatto che non ci devono essere sovrapposizioni altrimenti si avrebbe la rottura del sistema.
Il nucleo essenziale delle norme costituzionali inerenti all’efficienza dell’ordinamento rispetto al fine permette una flessibilità costituzionale strumentale dell’ordinamento medesimo che risulta del tutto peculiare.
Durante il pontificato di Paolo VI si considerò l’opportunità di assegnare alla Chiesa una Lex fundamentalis e cioè un complesso di disposti coordinati in un unico documento che avrebbe dovuto riflettere e soddisfare l’esigenza dei moderno ordinamenti di strutturarsi con riferimento ad una Carta costituzionale, tale legge doveva essere sovraordinata alle altre e sintetizzare i principi essenziali della Chiesa. La promulgazione avrebbe potuto incidere sulla continuità dell’ordinamento. La Lex fundamentalis avrebbe lasciato integro il nucleo caratterizzante delle norme canoniche costituzionali.
Il contenuto ed il significato dei principi vanno analizzati in base al fine dell’ordinamento: SALUS ANIMARUM.
Le riforme normative della Chiesa risultano fedeli alla volontà del Fondatore in quanto si uniscono con la missione di salvezza che le è stata attribuita. Can 1752 Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747, attenendosi a principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema.
Il Fondatore ha affidato a Pietro una sovranità che è necessaria al perseguimento del fine e che và assunta astrattamente e insostituibilmente idonea a perseguirlo, deve essere svolta in efficienza concreta.
Le norme non idonee a perseguire un determinato obiettivo sono da considerarsi estranee al sistema.