Indagini integrative
Le garanzie previste dal codice per l’assunzione delle prove urgenti durante gli atti preliminari al dibattimento permettono di comprendere i limiti che in questa fase sono frapposti alle indagini svolte dalla parti. Una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero ed il difensore possono compiere attività integrative di indagine con esclusione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell’imputato o del difensore di questo .
Ove debba essere assunto un atto che prevede il contraddittorio e tale atto non sia rinviabile al dibattimento, non vi è altro strumento se non l’assunzione della prova urgente.
Poteri del presidente e dell’organo giudicante (udienza)
Quando l’organo giudiziario è collegiale vi è una netta ripartizione tra i poteri del presidente e quelli dell’organo giudicante (cosiddetto giudice). Di regola i poteri di direzione del dibattimento spettano al presidente, mentre quelli decisori spettano all’intero collegio. Al contrario, se il giudice è monocratico, i poteri sopra menzionati si cumulano nel medesimo magistrato.
Mentre l’udienza è il tempo di una singola giornata dedicato allo svolgimento di uno o più processi, il dibattimento è la trattazione in udienza di un determinato processo. Un dibattimento complesso, pertanto, può durare anche più udienze.
Il verbale di udienza, redatto dall’ausiliario che assiste il giudice (art. 480 co. 1) in modo fedele e completo (es. sono riprodotte non soltanto le risposte ma anche le domande), viene inserito nel fascicolo per il dibattimento (co. 2), il quale può essere consultato dal giudice in camera di consiglio.