Scriminanti speciali. Esse rispetto alle comuni sono ipotizzate solo con riferimento ad uno o a più determinati reati. Questa distinzione ci introduce ad individuare quelle cause di non punibilità previste nella parte speciale del cp o nelle leggi complementari, che devono definirsi esimenti o scriminanti come quelle viste fin’ora. Si potrebbe dire che questa distinzione apre la strada per capire il criterio alla stregua di cui va posto il confine tra scriminanti e ogni altra causa che esclude la punibilità: ciò sarebbe vero, ma allo stesso modo è certo che l’operazione si presenta necessaria quando ci troviamo davanti situazioni di fatto che a prima vista appaiono contestuali al fatto di reato. In ogni altro caso (quando la non punibilità dipende da condizioni o qualità personali dell’agente (esempio: soggetti relativamente non destinatari della regola incriminatrice) ovvero a mancanza di volontà colpevole) la contrapposizione rispetto alle cause di giustificazione è netta e non solleva problemi: infatti nella prima ipotesi manca la titolarità dell’obbligo penalmente sanzionato ad esempio nei casi del 649. Nella seconda ipotesi manca uno degli elementi cos positivi del reato. I dubbi ci sono quando è posto in essere il fatto, che però, non è punibile in forza di una situazione che sembra contestuale. Si capirà che non sempre però in queste circostanze si ha a che fare con un’esimente. La risposta alla domanda è data dall’applicabilità o meno del 59 4°: “Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena queste sono sempre valutate a suo favore. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. La prima conseguenza che si può trarre dalla norma è che la supposizione erronea di una circostanza di esclusione della pena rende sempre meno impossibile l’imputazione del fatto a titolo di dolo, quindi può solo aversi responsabilità per colpa quando l’errore sia dovuto a colpa e il fatto posto in essere sia preveduto dalla legge come delitto colposo. In pratica il 59 esige che la circostanza di esclusione della pena, oggetto di supposizione erronea, sia costituita da elementi di fatto o di diritto che ci consumano assieme al fatto positivo di reato. Quando la non punibilità è dovuta a elementi che si verificano dopo la consumazione del fatto criminoso, siamo fuori dal disposto della norma in esame. Non si potrà per errore ritenere l’esistenza di quando deve prodursi dopo il reato (ad esempio non avrebbe senso supporre esistente una causa di estinzione del reato o della pena, necessariamente futura e operativa su un reato realmente/ipoteticamente posto in essere). Quindi sarà causa di giustificazione la pena solo se rientra nel 50 4° .

Art 59 4° e cause di non punibilità. In base a questo criterio possiamo stabilire quali sono le cause di non punibilità ex 2° e 3° libro cp o leggi complementari. Sicuramente il 384 e 599 2°. Queste scriminanti hanno struttura soggettiva perchè esigono l’una che l’agente sia consapevole del pericolo incombente per la libertà o l’onore suoi o di un prossimo congiunto, l’altra che si trovi nello stato d’ira richiesto dalla provocazione. Queste componenti psicologiche o ci sono o non ci sono. Nelle esimenti caratterizzate da tale struttura la putatività potrà aversi solo sugli elementi materiali esterni all’agente. Ciò posto non c’è dubbio che il 59 4° trova applicazione, naturalmente riferendosi a quegli elementi in ordine a cui può darsi erronea supposizione. Infatti quello che conta è che l’elemento soggettivo e l’errore sugli elementi materiali costitutivi della causa di non punibilità, si realizzano contestualmente alla rappresentazione del fatto e più precisamente sono l’uno obiettivamente contestuale, mentre l’altro cioè l’errore riferito a dati che obiettivamente rilevano perchè contestuali alle componenti positive dell’illecito. Riguardo la pronuncia giudiziale sulla non punibilità, essa per Gallo è una causa speciale di estinzione del reato anche se non rientra nelle ipotesi ex 150 e 170, ma nulla impedisce che, così come in sede di parte speciale sono enunciate scriminanti diverse da quelle comuni, lo stesso accada per le cause estintive: l’importante è che quelle che si definiscono speciali presentino stessi caratteri e spieghino la stessa efficacia delle cause estintive comuni.

Struttura oggettiva e struttura soggettiva delle scriminanti. Analizzare queste 2 scriminanti speciali ha portato alla luce la differenza riguardo alla struttura esistente tra queste e le cause di giustificazione generali: infatti qui può presentarsi tutta oggettiva o comprendere elementi soggettivi. In questo senso è giusto mettere l’accento sulle peculiarità strutturali per contrapporre le cause di giustificazione i cui elementi sono tutti oggettivi a quelle che hanno una componente psicologica/soggettiva.

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