Interventi legislativi sull’ambito di efficacia
Dalla fine degli anni ’40 si sono succeduti vari interventi legislativi, ad operare una dilatazione dell’ambito di applicazione dei contratti collettivi di diritto comune.
a) La consacrazione dell’efficacia generalizzata dei contratti collettivi è stata in un primo momento ravvisata in quelle disposizioni che sanciscono l’obbligo del datore di lavoro di osservare le norme dei contratti collettivi e di retribuire il prestatore in conformità alle tariffe in essi contenute.
b) L’intervento più importante è verso la fine degli anni ’50, quando il legislatore, acquisita l’impraticabilità di una norma attuativa dell’art. 39 Cost. , tentò di condurre diversamente a soluzione definitiva il problema dell’efficacia generale dei contratti collettivi.
c) Il legislatore tornò così a sperimentare nuove soluzioni, per pervenire in via diretta alla dilatazione dell’ambito di efficacia dei contratti collettivi (per es. l’art. 36 St. lav. ).
d) Tra gli interventi volti a favorire l’estensione dell’ambito di applicazione dei contratti collettivi, vanno annoverati quelli in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, che condizionano la fruizione del relativo beneficio alla circostanza che l’impresa assicuri ai propri dipendenti trattamenti non inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L’ambito di efficacia del contratto collettivo di livello aziendale. Il contratto collettivo gestionale e la teoria della procedimentalizzazione
E’ sul piano della contrattazione aziendale che negli ultimi anni si è registrata una serie di interventi legislativi, diretti ad attribuire efficacia generale agli atti di autonomia collettiva. Non sembra comunque fino ad oggi possibile registrare interventi legislativi che abbiano attribuito in modo diretto efficacia normativa generale ai contrati aziendali, anche se più di una volta ne hanno favorito l’espansione a tutti i lavoratori dell’azienda.
Vi sono inoltre i contratti di solidarietà, stipulati al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego (del primo tipo); o diretti a incrementare gli organici (del secondo tipo).
Il contratto aziendale non ha sempre una funzione normativa, anzi spesso assume una funzione gestionale, nel senso che si occupa di gestire situazioni di crisi in occasione delle quali può farsi veicolo di distribuzione di sacrifici.
L’effetto erga omnes, quindi, discende pur sempre dall’atto del datore di lavoro che esercita i suoi poteri imprenditoriali, e non dall’accordo sindacale gestionale che è solo un tramite per l’esercizio di quei poteri.
La pretesa del datore di lavoro di applicare il contratto collettivo stipulato con alcuni sindacati a lavoratori iscritti ai sindacati dissenzienti costituisce secondo la giurisprudenza, condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 St. lav.