La irrilevanza di elementi soggettivi
L’art. 28 dispone che i comportamenti antisindacali del datore di lavoro devono essere “diretti a impedire o limitare” l’esercizio dei diritti sindacali protetti; si deve quindi ritenere che sia sufficiente accertare la obiettiva portata lesiva del comportamento, cioè la sua idoneità a ostacolare l’esercizio dei diritti, a prescindere dall’esistenza di dolo o colpa.
Legittimazione ad agire e interessi protetti dall’art. 28
a) I soggetti legittimati
Innovazione fondamentale dell’art. 28 è il riconoscimento della legittimazione a un soggetto collettivo, precisamente agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, che vi abbiano interesse”. La specificazione di quali siano gli organismi locali delle associazioni nazionali sembra doversi desumere dagli statuti interni di queste. In principio si tratterà degli organi territoriali di categoria e non di quelli orizzontali; inoltre si dovrà decidere quale sia il livello sindacale legittimato.
b) Questioni di costituzionalità
Il limite della legittimazione attiva agli organismi locali dei sindacati nazionali ha sollevato problemi di costituzionalità; le obiezioni si sono fondate in vario modo sugli articoli 24; 2; 3 e 39 della Cost. Il nucleo argomentativi comune è che la scelta del legislatore non limita in alcun modo i diritti individuali e collettivi di libertà sindacale, ma attribuisce a soggetti qualificati uno strumento di azione giudiziaria di particolare efficacia.
Il procedimento
Il procedimento previsto dall’art. 28 ha carattere d’urgenza, fondato su un’istruttoria minima (audizione delle parti) da concludersi in tempi brevi, anche se il termine dei due giorni è ordinatorio e di fatto è largamente superato. L’ azione si propone con ricorso al Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato; l’ordine del giudice (decreto motivato) che sanziona l’eventuale condotta antisindacale, è immediatamente esecutivo, e comporta la “cessazione del comportamento illegittimo” lesivo dei beni protetti e “rimozione degli effetti” lesivi già realizzati, ripristinando il libero godimento degli stessi beni. Il giudice però non ha per il nostro ordinamento il potere di creare norme astratte.
Le sanzioni
La sanzione penale posta a carico del datore di lavoro, per l’inosservanza dell’ordine del giudice, ai sensi dell’art. 650 (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a L. 400000) è un altro fattore decisivo di effettività della norma.
La sanzione si può infliggere solo se il giudice penale, riesaminando se il comportamento sia davvero antisindacale, lo condanna sulla base del provvedimento del giudice civile.
L’art. 28 e il pubblico impiego
E’ stato a lungo controverso se ed in quali limiti l’art. 28 St. lav. sia applicabile nel pubblico impiego.
Alle soglie del decennio ’90 è intervenuto in materia il legislatore con l’intento di fornire un sistema certo e razionale in tema di tutela giurisdizionale dei diritti sindacali.