Il diritto del lavoro, in senso ampio, si caratterizza e presenta una propria autonomia, come disciplina giuridica del lavoro subordinato. Tradizionalmente si distinguono al suo interno la disciplina del rapporto individuale di lavoro (diritto del lavoro in senso stretto), che regola diritti e obblighi del singolo lavoratore contrapposto al singolo datore; il diritto sindacale, che riflette vicende ed interessi collettivi o di gruppo; il diritto della previdenza sociale (o della sicurezza), che disciplina l’erogazione di beni e servizi in favore di coloro che ne hanno bisogno. Tutte queste discipline hanno una comune origine, quella della diffusione del lavoro subordinato in conseguenza della Rivoluzione Industriale. Il processo espansivo del diritto sindacale è però più lento e incompleto rispetto a quello del diritto del lavoro, e della previdenza sociale.
L’elemento fondamentale che distingue il diritto sindacale dal resto della disciplina del lavoro, è il riferimento ad aspetti e momenti collettivi dei rapporti di lavoro, infatti gli oggetti della disciplina sono l’organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro, il contratto collettivo di lavoro, il conflitto collettivo (sciopero, serrata). Anche i protagonisti sono collettivi: le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori nelle loro varie forme, e lo Stato con le istituzioni pubbliche, la cui presenza è diventata sempre più rilevante.
 Il diritto sindacale si presenta come un sistema di norme di diversa matrice: a quelle di origine statale si intrecciano regole prodotte dalle stesse parti collettive, sindacati ed imprenditori, soprattutto attraverso la contrattazione ma anche su base unilaterale (statuti, regolamenti, ecc. ). Di queste regole collettive alcune disciplinano situazioni finali (diritti e doveri tra le parti), altre regolano l’attività di produzione di altre norme, hanno quindi carattere strumentale.
I processi di osmosi tra ordinamento sindacale e statale sono intesi in entrambe le direzioni: il primo ha esercitato una funzione di stimolo e innovazione rispetto al diritto statale che a sua volta ha svolto compiti di sostegno dell’autonomia collettiva e talora di correzione o integrazione delle norme prodotte da questa.