Il codice prevede tre ipotesi nelle quali può essere modificata la misura cautelare applicata:
- la revoca(art. 299 co. 1), che deve essere immediatamente disposta:
- quando si accerti che le condizioni generali di applicabilità risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti ;
- quando si accerti che siano completamente venute meno esigenze cautelari;
- la sostituzione in melius(sostituzione della misura o sua applicazione con modalità meno gravose) (co. 2), che deve essere disposta entro cinque giorni:
- quando le esigenze cautelari, pur non essendo venute meno, risultano attenuate;
- quando la misura non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere inflitta.
La revoca e la sostituzione in melius, di regola, possono essere disposte dal giudice a richiesta dell’imputato o del pubblico ministero (co. 3). Eccezionalmente possono essere concesse anche di ufficio nel corso dell’interrogatorio di garanzia, in udienza o in situazioni equiparate (es. richiesta di incidente probatorio). In questi casi, prima di emanare il provvedimento, il giudice deve sentire il pubblico ministero (co. 3 bis), il quale ha due giorni per far eventualmente conoscere al giudice il suo parere (non vincolante). Il giudice, prima di decidere sulla revoca o sulla sospensione, può decidere di assumere l’interrogatorio dell’indagato, assunzione questa che diventa obbligatoria qualora lo abbia richiesto l’indagato e la sua istanza sia basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati (co. 3 ter);
- la sostituzione in peius(sostituzione della misura o sua applicazione con modalità più gravose) (co. 4), che può essere disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero:
- quando le esigenze cautelari risultano esserci aggravate;
- quando l’imputato ha trasgredito le prescrizioni che concernono la misura.
Il procedimento applicativo segue cadenze diverse dal precedente: esso, infatti, rappresenta un procedimento segreto perché la nuova misura deve essere disposta a sorpresa, come previsto per la prima applicazione della misura cautelare.