La seconda fase del procedimento applicativo:
- inizia quando la misura cautelare viene eseguita;
- termina con l’interrogatorio davanti al giudice che ha deciso l’applicazione della misura.
In seguito all’interrogatorio dell’indagato, il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari e, qualora ne ricorrano le condizioni, provvede alla revoca o alla sostituzione della misura disposta (art. 294 co. 3).
L’art. 293 co. 3 impone al giudice per le indagini preliminari di depositare immediatamente:
- l’ordinanza applicativa della misura;
- la richiesta del pubblico ministero, corredata dagli atti presentati con la stessa . Un avviso del deposito deve essere notificato al difensore, che ha diritto di esaminare gli atti in cancelleria
Questo terzo correttivo, introdotto dalla l. n. 332, metterebbe il difensore in grado di anticipare le proprie deduzioni già nel corso dell’interrogatorio. Purtroppo l’art. 293 co. 3 non prevede il termine entro cui deve avvenire la notifica dell’avviso, pertanto l’interrogatorio rischia di diventare una formalità inutile ai fini difensivi, poiché le varie deduzioni potranno essere presentate soltanto con la richiesta di riesame.
Il quarto correttivo riguarda l’ordine temporale con il quale il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari possono, rispettivamente, procedere a interrogare l’indagato. La l. n. 332 ha disposto che l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può procedere l’interrogatorio del giudice (art. 294 co. 6). L’interrogatorio condotto dal giudice, denominato interrogatorio di garanzia, a pena di inefficacia, deve avvenire entro un termine breve:
- cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia in carcere (co. 1);
- dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione delle altre misure cautelari (co. 1 bis).
Tale quarto correttivo non rappresenta una formalità inutile: l’interrogatorio, infatti, potrebbe diventare l’occasione per instaurare, con la presenza del difensore, il primo contraddittorio sulla misura cautelare. Soltanto dopo aver sentito le parti contrapposte il giudice è in grado di pronunciare una vera decisione.