Durante il periodo di tempo che intercorre tra l’inizio del procedimento penale ed il momento in cui la sentenza viene eseguita possono sorgere pericoli per lo svolgersi del procedimento e, in particolare, per l’accertamento dei fatti e per l’efficacia della sentenza. Per evitare questo genere di pericoli sono previste le cosiddette misure cautelari, provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi che tendono ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare uno dei seguenti pericoli:
- il pericolo per l’accertamento del reato (es. inquinamento delle prove);
- il pericolo per l’esecuzione della sentenza (es. fuga dell’imputato);
- il pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che venga agevolata la commissione di ulteriori reati.
Dato che le misure cautelari limitano alcune libertà fondamentali (es. la custodia in carcere limita la libertà personale), il codice, nel regolamentarle, deve rispettare le garanzie previste nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali.
Le misure cautelari hanno caratteristiche che le differenziano dagli altri provvedimenti del giudice:
- strumentalità: le misure cautelari sono strumentali ad evitare i pericoli di cui sopra;
- urgenza: i pericoli che le misure cautelari tendono ad evitare sono definiti esigenze cautelari , di cui il codice prevede un elenco tassativo (art. 274).
In forza del principio della presunzione di innocenza, comunque, le misure cautelari non devono essere un’anticipazione della sanzione penale, potendo essere giustificate unicamente dall’esistenza di un pericolo per il procedimento penale;
- prognosi di colpevolezza allo stato degli atti: l’applicazione di una misura cautelare richiede l’accertamento di gravi indizi di colpevolezza (art. 273) basato sugli elementi di prova che l’accusa è riuscita a raccogliere fino a quel momento ( allo stato degli atti ). Il codice impone che l’accertamento sia fondato su elementi di prova e che sia adeguatamente motivato (art. 292);
- immediata esecutività: data la necessità di evitare pericoli, il provvedimento cautelare risulta essere immediatamente esecutivo (art. 293), anche se contro di esso è stata proposta un’impugnazione;
- provvisorietà: gli effetti del provvedimento sono provvisori e quindi non condizionano la decisione finale del giudice. Da tale caratteristica derivano due corollari:
- il provvedimento cautelare mantiene la sua efficacia fino a che non sia divenuta esecutiva la sentenza definitiva;
- il provvedimento cautelare è revocabile o modificabile in attesa della sentenza definitiva;
- previsione legale: le misure cautelari, limitando delle libertà fondamentali, possono essere imposto solo nei casi e nei modi espressamente stabiliti dalla legge (artt. 13 e 14 Cost.);
- giurisdizionalità: le misure cautelari sono imposte con un provvedimento emanato dal giudice. Tale riserva di giurisdizione, tuttavia, non è assoluta: sia la Costituzione che il codice, infatti, ammettono che i provvedimenti temporanei possano essere disposti anche dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria (cosiddette misure precautelari), salva la necessaria convalida da parte del giudice;
- impugnabilità: nei confronti dei provvedimenti cautelari è possibile proporre impugnazione. La Costituzione, in particolare, prevede il ricorso per cassazione per violazione di legge contro tutti i provvedimenti che comportano una limitazione della libertà personale (art. 111 co. 7 Cost.).