L’esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo (art. 218 co. 1). Tale esperimento, in particolare, consiste nella riproduzione, per quanto possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso (co. 2).
Il giudice dirige lo svolgimento delle operazioni personalmente (art. 219 co. 1), ma può designare un esperto per l’esecuzione di quelle tra esse che richiedono specifiche conoscenze (co. 2).
L’attendibilità dell’esperimento è chiaramente subordinata alla possibilità di riprodurre esattamente e a posteriori tutte le condizioni nelle quali si afferma essere avvenuto il fatto da ricostruire e che abbiano ragionevolmente influito sulla dinamica dello stesso. Di recente, comunque, nell’ambito di tale mezzo di prova, ha assunto una certa importanza la cosiddetta computer general evidence, che ricostruisce un fatto nella realtà virtuale sulla base delle prove raccolte.