Testimonianza

Il codice opera una distinzione tra due mezzi di prova, la testimonianza e l’esame delle parti:

  • il testimone ha l’obbligo penalmente sanzionato di presentarsi dinanzi al giudice e di dire la verità (art. 198);
  • le parti (l’imputato, la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata), al contrario, quando si offrono all’esame incrociato delle parti (art. 208) non hanno l’obbligo di presentarsi, l’obbligo di rispondere alle domande (art. 209 co. 2) o quello di dire la verità.

Tale distinzione trova una conferma nell’art. 197, in base al quale la qualità di testimone è incompatibile con quella di parte e, in particolare, con quella di imputato. Sia testimoni che parti, comunque, sono in grado di dare un rilevante contributo conoscitivo al processo penale. Essi sono esaminati sui fatti che costituiscono oggetto di prova e la loro deposizione avviene nella forma dell’esame incrociato (art. 209 co. 1).

 Qualifica di testimone

La qualifica di testimone può essere assunta dalla persona che:

  • ha conoscenza dei fatti oggetto di prova;
  • riveste uno dei ruoli ai quali il codice non riconduce l’incompatibilità a testimoniare (es. imputato, responsabile civile).

Il soggetto così delineato, comunque, diviene testimone soltanto se e quando viene chiamato a deporre davanti al giudice nel procedimento penale.

 Il testimone ha i seguenti obblighi (art. 198 co. 1):

  • l’obbligo di presentarsi al giudice. Se non si presenta senza un legittimo impedimento, il giudice può ordinare il suo accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria e può condannarlo ad una pena pecuniaria;
  • l’obbligo di attenersi alle prescrizioni date dal giudice per le esigenze processuali;
  • l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Se tace ciò che sa, afferma il falso o nega il vero, commette il delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.).

 Libertà morale

Ai sensi dell’art. 188, non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione (es. tortura) e ad alterare la capacità di ricordare (es. ipnosi) o di valutare i fatti (es. poligrafo) .

Il divieto probatorio in esame, prescindendo dal consenso dell’interessato, opera oggettivamente: in un processo penale, infatti, quello che conta non è ottenere comunque una dichiarazione, ma poter controllare la credibilità del dichiarante e l’attendibilità della narrazione.

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