Questa non costituisce fonte del diritto. E pertanto non può derogare alle disposizioni di legge né a quelle della disciplina sindacale, tranne in senso più favorevole per il lavoratore. E’ comunque vietato all’autonomia individuale di condizionare la Costituzione, lo svolgimento e l’estensione del rapporto di lavoro ai fini di discriminazione sindacale, politica, religiosa, razziale, di lingua, di sesso e di età. Il divieto di discriminazioni, tuttavia, non indica (secondo dottrina e giurisprudenza) un obbligo di parità di trattamento da parte del datore di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori alle sue dipendenze. Obbligo che è configurato solo nei casi in cui la legge lo prevede espressamente.

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