Gli atti del procedimento penale devono essere documentati perché se ne possa conservare traccia. Il codice, in particolare, prevede che a tale documentazione si provveda mediante verbale (art. 134 co. 1), il cui contenuto è indicato in modo analitico dall’art. 136: la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute […], la descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza e le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste (co. 1). Il verbale, peraltro, deve riprodurre sia la domanda sia la risposta (co. 2).
 Mediante il verbale l’ausiliario si limita ad attestare quello che è avvenuto in sua presenza e le dichiarazioni ricevute. Spetterà poi al giudice apprezzare il significato probatorio del contenuto del verbale. Quanto al valore probatorio, il codice del 1988 ha eliminato il valore fidefacente del verbale (art. 215 c.p.p. del 1930), il quale, quindi, può essere sottoposto ad una verifica da parte del giudice quanto alla correttezza e alla veridicità della descrizione di ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza.
La documentazione può essere effettuata con almeno tre modalità differenti:
- il verbale in forma integrale (art. 134 co. 2), redatto con la stenotipia, con un altro strumento meccanico o con la scrittura manuale;
- il verbale in forma riassuntiva con riproduzione fonografica (co. 3), caso in cui spetta al giudice di vigilare la parte essenziale delle dichiarazioni sia riprodotta nell’originaria genuina espressione (art. 140 co. 2);
- il verbale in forma riassuntiva senza riproduzione fonografica (art. 140 co. 1), che si effettua quando vi sia una contingente indisponibilitĂ di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici oppure quando gli atti da verbalizzare abbiano contenuto semplice o limitata rilevanza.
Al fine di garantire al massimo l’assenza di qualsiasi condizionamento, l’art. 141 bis dispone che l’interrogatorio reso al di fuori dell’udienza da una persona detenuta sia documentata integralmente a pena di inutilizzabilità con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.