Il reato, oltre ad avere offeso un determinato bene giuridico, può anche aver determinato un danno concreto, che il reo è tenuto a risarcire. Tale danno può manifestarsi in due modalità:
- danno patrimoniale (art. 1223 c.c.), composto dai due elementi del danno emergente e del lucro cessante e quantificato per equivalente pecuniario;
- danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), non quantificabile per equivalente pecuniario, in quanto consistente nelle sofferenze psichiche e fisiche patite a causa del reato, ma risarcibile solamente con una modalità di tipo satisfattivo.
Il legislatore, in particolare, ha previsto la risarcibilità di tale danno in due casi:
- qualora la risarcibilità sia espressamente prevista dalla legge (art. 185 c.p.);
- qualora il danno non patrimoniale derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (es. danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute).
Il soggetto che subisce tale danno, la cosiddetta persona danneggiata dal reato, può esercitare l’azione tendente all’accertamento della responsabilità e alla condanna al risarcimento del danno:
- davanti al giudice civile in un procedimento autonomo rispetto a quello penale;
- davanti al giudice penale, ma soltanto dopo che il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale.