Incompatibilità del difensore nel procedimento penale
Il principio cardine della disciplina dell’art. 106 è quello per cui la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, a patto che le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili (co. 1). A tal proposito viene stabilito che:
- se il giudice rileva tale situazione di incompatibilità, deve fissare un termine per la sua rimozione (co. 2), la quale può avvenire:
- tramite la rinuncia alla difesa di uno degli imputati da parte del difensore;
- tramite la revoca della nomina del difensore da parte di uno degli imputati;
- qualora il pubblico ministero rilevi tale incompatibilità durante le indagini preliminari, deve farne istanza al giudice, tenuto comportarsi alla stregua dell’ipotesi precedente (co. 4).
L’unica deroga al principio della libera difesa di più imputati in seno al medesimo procedimento si ha allorquando questi abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di un altro imputato, anche se in un procedimento connesso (co. 4 bis). Tale principio è stato introdotto per evitare che, attraverso il difensore, due o più imputati finiscano per conformare le loro dichiarazioni a carico di un terzo.
Abbandono e rifiuto di difesa nel procedimento penale
Il codificatore del 1988 ha stabilito il principio per cui le sanzioni disciplinari relative all’abbandono o al rifiuto della difesa di ufficio sono di competenza esclusiva del consiglio dell’ordine forense (art. 105 co. 1), che decide in maniera perfettamente autonoma rispetto all’iter del procedimento penale in cui tali condotte hanno avuto luogo (co. 2). Tale indipendenza è talmente forte che ancor quando il difensore dichiari di aver tenuto una simile condotta perché sentitosi violato nel diritto di difesa e l’autorità procedente dichiari l’inesistenza di tale violazione, il consiglio rimane libero di non applicare la sanzione se lo ritiene giusto (co. 3).
In capo all’autorità procedente grava l’obbligo di riferire al consiglio dell’ordine ogni qual volta si manifesti un caso di abbandono o di rifiuto della difesa (co. 4). Qualora l’abbandono non riguardi la persona offesa, l’imputato o gli enti e le associazioni di cui all’art. 91, il processo può continuare liberamente (co. 5).