Il nuovo codice penale presenta nella parte speciale un eccesso di valori e non quel <<difetto di valori>> tradizionalmente lamentato a proposito delle società moderne e sviluppate (numero elevato di beni giuridici tutelati). A questo dato si accompagna la generale tendenza del nuovo codice al rafforzamento della risposta sanzionatoria:
- si rileva una chiara accentuazione della tutela di valori umani, elemento questo sottolineato dall’ordine dei beni tutelati, invertito rispetto a quello predisposto dal codice Rocco dal momento che i primi delitti previsti sono quelli contro le persone e non quelli contro lo Stato, e dall’inserimento di un nuovo titolo (crimini contro l’umanità) e nuove figure di reato (es. tortura, barbarie);
- risulta evidente una certa modernizzazione della parte speciale: sono state infatti eliminate e sostituite tutte le fattispecie napoleoniche che riflettevano la struttura e le caratteristiche di una società di stampo antico (es. reati di molestie con mezzo telefonico, molestie sessuali con abuso di autorità);
- si rileva una tendenza all’accentuazione del ruolo e della considerazione della vittima (es. aggravamento di pena per le ipotesi in cui un determinato reato sia commesso in danno di una persona particolarmente vulnerabile, previsione del c.d. crimine del negriero), insieme con un rafforzamento della prevenzione attraverso l’anticipazione della punibilità al <<pericolo di lesione del bene>>.