La seconda premessa riguarda la necessità di valutare il problema degli auto-vincoli legislativi in maniera distinta dal punto di vista astratto.
I vincoli procedimentali (o formali) hanno carattere cogente; i vincoli sostanziali ne sono del tutto privi in virtù del criterio cronologico in base al quale la norma successiva nel tempo, prevale su una norma anteriore di pari grado. In quest’ultimo senso e soltanto in questo è esatta l’affermazione secondo cui la validità sostanziale di una norma a differenza della validità formale, può essere stabilita soltanto da una norma di grado superiore. I vincoli sostanziali pur essendo in astratto ammissibili, sono in linea di principio derogabili.
Impostazione del problema nell’attuale ordinamento giuridico italiano: inammissibilità degli eventuali limiti procedimentali stabiliti da leggi ordinarie nei confronti di leggi successive alla luce delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e della riserva in favore dei regolamenti parlamentari dalle stesse prevista; ammissibilità di limiti sostanziali e loro valore derogabile a meno che essi non siano riconducibili a principi ricavabili da norme costituzionali
Nell’attuale ordinamento giuridico italiano la situazione è molto diversa da quella fin qui designata poiché la costituzione da una parte, decide direttamente procedimento di formazione delle leggi e per l’altra ne limita in via esclusiva, l’esecuzione e l’integrazione alla fonte regolamento parlamentare: il carattere rigido della costituzione e la riserva di regolamento parlamentare escludono pertanto in modo tassativo che altre fonti possano disciplinare il procedimento legislativo. Ne consegue inammissibilità di auto-vincoli di carattere procedimentale, che sarebbero incostituzionali.
La conclusione diversa nell’ipotesi di vincoli procedimentali posti da una legge ordinaria nei confronti dei due atti con forza di legge espressamente previsti dalla costituzione, i decreti legge e il decreto legislativo. Al riguardo resta fermo pertanto quanto osservato in precedenza.
Quanto ai vincoli di carattere sostanziale alle considerazioni appena concluse sul piano astratto rimangono immutate anche con riferimento al diritto positivo italiano, l’unica eccezione è costituita da quelle leggi che siano legate alla costituzione da un particolare nesso: sono veramente ripetitive di disposizioni formalmente costituzionali