La prescrizione è una causa estintiva legata al decorso del tempo. Le ragioni di tale istituto vengono tendenzialmente ravvisate in tre elementi:
- nell’attenuarsi dell’interesse dello Stato alla punizione dei reati il cui ricorso sociale si è affievolito per il trascorrere di un periodo di tempo nel quale non si sia arrivati all’accertamento della responsabilità o all’esecuzione della pena inflitta.
- nell’esigenza garantista di non tenere sottoposto il soggetto alla spada di Damocle della giustizia per un tempo indefinito ed eccessivo.
- nell’interesse di non gravare il sistema giudiziario del cumulo di processi non definiti.
La prescrizione del reato presuppone che non sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna. Il tempo necessario per prescrivere, comunque, è (art. 157):
- il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, un tempo non inferiore ai sei anni, se si tratta di delitto, e a quattro anni, se si tratta di contravvenzione (co. 1).
- il tempo corrispondente al massimo della pena edittale detentiva per i reati per i quali la legge prevede sia la pena detentiva che la pena pecuniaria (co. 4).
- il tempo di tre anni necessario per prescrivere i reati per il quali la legge prevede pene diverse da quelle detentive o pecuniarie (co. 5).
- il raddoppio del tempo massimo di pena per i reati di particolare allarme sociale (co. 6).
I reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo sono imprescrittibili, stante la preclusione esplicita dell’art. 157 co. 8, e questo perché la particolare gravità dei fatti protrae a lungo il ricorso sociale e, pertanto, non attenua l’interesse dello statuale alla punizione.
Per determinare il massimo di pena necessario a prescrivere, comunque, si ha riguardo alla pena prevista dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione o dell’aumento per le circostanze attenuanti o aggravanti ad effetto speciale (art. 157 co. 2).
Il termine della prescrizione decorre dal momento della cessazione della situazione di illiceità, principio questo ribadito:
- dall’art. 158 co. 1, per il quale tale termine decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione, per il delitto tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole, per il reato permanente da giorno in cui è cessata la permanenza.
- dall’art. 644 ter, per il quale la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi sia del capitale, disposizione da cui si ricava che la prescrizione decorre:
- per il reato necessariamente od eventualmente abituale, dal giorno della cessazione dell’abitualità.
- per i reati ad evento frazionato (es. truffa), dal giorno del pagamento dell’ultima rata.
Mentre presenta una sua ratio giustificativa la deroga prevista per il reato condizionato, per il quale il termine decorre dal giorno in ci la condizione si è verificata, a mero clemenzialismo si ispira la deroga introdotta per il reato continuato, per la quale il termine decorre non più dalla cessazione della continuazione, ma dalla consumazione di ciascun singolo reato (art. 158 co. 2).
Si possono avere sospensioni o interruzioni del corso della prescrizione:
- si ha sospensione (art. 159):
- nei casi di autorizzazione a procedere (co. 2), dove la sospensione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta ed il corso di prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la medesima.
- nei casi in cui la questione viene deferita ad un altro giudizio.
- nei casi di sospensione del procedimento del processo penale su richiesta dell’imputato o del suo difensore, oppure per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori.
Per evitare manovre puramente dilatorie e prolungamenti sospensivi ingiustificati, tuttavia, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione, e il tempo decorso anteriormente al verificarsi della causa sospensiva si somma con il tempo che comincia a decorrere dopo che tale causa è venuta meno.
- si ha interruzione, quando intervengono le cause previste dall’art. 160 co. 1 e 2 (es. richiesta di rinvio a giudizio, interrogatorio reso davanti al pubblico ministero).
A differenza della sospensione, l’interruzione non si limita a determinare una stasi nel corso della prescrizione medesima, ma rende privo di effetti giuridici il periodo di tempo precedentemente trascorso. La prescrizione interrotta, infatti, comincia a decorrere ex novo dal giorno dell’interruzione. Se vi sono più atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso i termini di cui all’art. 157 possono essere aumentati oltre un quarto del tempo necessario a prescrivere, oltre la metà nei casi di recidivo aggravato, oltre i due terzi nel caso di recidivo reiterato e oltre il doppio nei casi di delinquente abituale, professionale o per tendenza, fatta eccezione per i reati di particolare allarme sociale, i quali non sottostanno a tali limiti (artt. 160 co. 3 e 161 co. 2).
La sospensione e l’interruzione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 161 co. 1), quindi anche per i concorrenti, rispetto ai quali le cause che le determinarono non si sono verificate. Quando si procede congiuntamente per più reati connessi, comunque, la sospensione o l’interruzione della prescrizione per taluno di essi non ha effetto per gli altri.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato (art. 157 co. 7). Rinunciandovi l’imputato può essere assolto con tutte le formule previste dal c.p.p., ma anche eventualmente condannato.
La prescrizione della pena, al contrario, presuppone che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna. Tal interruzione ha per oggetto soltanto le pene principali, con esclusione dell’ergastolo. Il tempo necessario a prescrivere, comunque, è:
- pari al doppio della pena inflitta (non superiore a trenta anni e non inferiore a dieci anni), se trattasi di reclusione (art. 171 co. 1).
- di dieci anni per la multa (co. 2)
- di cinque anni per l’arresto e l’ammenda (art. 172 co. 1).
Quando però, congiuntamente alla pena detentiva, è inflitta anche quella pecuniaria, si ha riguardo solo al tempo stabilito per la prima (artt. 171 co. 3 e 172 co. 2).
Il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui (art. 171 co. 4):
- la condanna è divenuta irrevocabile
- il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena.
Se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata (co. 5). Nel caso di concorso di reati, si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza (co. 6). In caso di delitti, l’estinzione della pena non ha luogo nel caso di recidiva aggravata, pluriaggravata o reiterata, nel caso di delinquenti abituali, professionali per tendenza, oppure nel caso in cui il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole (co. 7).
La prescrizione della pena non è soggetto né a sospensione né a interruzione.