Per la Scuola positiva, che affonda le proprie radici nel Positivismo metodologico, il delitto appare manifestazione necessaria di determinate cause (principio di causalità) e non già estrinsecazione di una scelta libera e responsabile del soggetto. Muovendo dal postulato del determinismo causale, quindi, i positivisti pongono a base del diritto penale non più la responsabilità etica, bensì la pericolosità sociale del soggetto, con un radicale capovolgimento dei tre capisaldi della Scuola classica:
- il centro del diritto penale si sposta dal reato in astratto al delinquente in concreto, in quanto ciò che interessa non è più il reato come ente giuridico, ma il reato come fatto umano individuale, indice esteriore della pericolosità del soggetto.
- alla volontà del colpevole, all’imputabilità e alla responsabilità morale viene sostituito il concetto di pericolosità sociale, intesa come probabilità che il soggetto, per certe cause, sia spinto a commettere fatti criminosi.
- la pena retributiva è sostituita da un sistema di misure di sicurezza moralmente neutrali: essendo praticamente inutile punire chi delinque perché fatalmente spinto da forze che agiscono dentro e fuori di lui, i delinquenti devono essere sottoposti a misure utilitaristiche di difesa sociale, volte a prevenire ulteriori manifestazioni criminose mediante il loro allontanamento dalla società e, nei limiti del possibile, il loro riadattamento alla vita sociale.
Il triplice merito della Scuola positiva è:
- mettere a fuoco il problema della personalità del delinquente nei suoi condizionamenti bio-psico-sociologici.
- calare il reato e il reo dentro la realtà individuale e sociale.
- aprire le frontiere alla difesa sociale, non solo introducendo l’idea innovatrice della prevenzione speciale e della risocializzazione del delinquente, ma prima ancora avvertendo l’esigenza primaria di una prevenzione generale e speciale sociale, attraverso i sostitutivi penali.
Tuttavia, sono tre anche i suoi limiti:
- con le sue generalizzazioni e schematizzazioni, deresponsabilizza l’individuo, peccando dell’eccesso opposto della Scuola classica.
- agganciando il reato al suo autore e, soprattutto, incentrando il diritto penale sulla pericolosità del delinquente, su tipologie criminologiche di autori e su momenti tipicamente personali, rimette in discussione le garanzie di legalità e certezza faticosamente conquistate.
- pone in discussione l’abbandono del fondamentale principio del nulla poena sine delicto, in quanto, una volta sostituita la colpevolezza per il fatto con la pericolosità sociale dell’autore, dovrebbero essere sottoposti a misure di sicurezza anche i predelinquenti.