Nel rapporto tra norme di grado diverso il principio della gerarchia, opera affermando che la norma di grado inferiore cede, nei confronti della norma di grado superiore. Questo concetto è meno evidente tra norme contenute in fonti cui i rapporti sono disciplinati dal principio di competenza.

Anche in questo caso l’antinomia viene risolta ricorrendo alla soluzione di un’altra antinomia tra norme di grado diverso, stabilendo cioè quali delle 2 norme contrastanti contrasta a sua volta con la norma di grado superiore che fissa le competenze dell’una e dell’altra fonte.

Si può inoltre precisare che tale contrasto può essere:

  • Diretto, quando si manifesta tra norme contenute in fonti i cui rapporti reciproci sono regolati dal principio della gerarchia.
  • Indiretto, quando si manifesta tra norme contenute in fonti i cui rapporti sono regolati dal principio della competenza.

Legittimità (validità)→l’assenza di antinomie e dunque la conformità tra norme di diverso grado si definisce con il termine validità o legittimità: una norma è valida o legittima: quando è conforme a quanto stabilito da norme di grado superiore.

Illegittimità (invalidità) formale e sostanziale→il contrasto tra norme di diverso grado si definisce con il termine invalidità  o illegittimità: una norma è invalida o illegittima, quando contrasta con quanto stabilito da una norma di grado superiore.

Illegit­timità originaria→quando il contrasto si verifica nei confronti di norme di grado superiore già esistenti, per cui si può affermare che l’atto o la disposizione o la norma sono illegittimi fin dal momento della loro entrata immissione all’interno dell’ordinamento.

Illegittimità sopravvenuta→quando il contrasto si verifica nei confronti di norme di grado superiore create in un momento successivo rispetto all’atto, alla disposizione  o alla norma di grado inferiore, per cui si può affermare che questi nascono legittimi e diventano illegittimi in un momento successivo.

L’antinomia prodotta da una norma illegittima viene risolta attraverso l’eliminazione dall’ordinamento di quest’ultima. Nell’ordinamento italiano, le leggi e gli atti aventi forza di legge contrastante con norme di grado costituzionale sono oggetto di sentenze della corte costituzionale che ne dichiara l’illegittimità costituzionale; diversamente, i regolamenti amministrativi illegittimi vengono annullati dal giudice amministrativo (Tribunali amministrativi regionali o Consiglio di Stato).

L’inesistenza di un atto normativo: un atto che, per carenza di determinati elementi ad esso essenziali non è riconoscibile come appartenente ad una specificata categoria di atti, prevista da una norma di grado superiore.

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