Il reato può assumere aspetti particolari, che, pur se non essenziali per la sua esistenza, danno comunque luogo a conseguenze giuridiche diverse. Tali modi di atteggiarsi del reato vengo trattati in quel capitolo della Teoria generale chiamato forme di manifestazione del reato , nel cui ambito sono comunemente comprese le eterogenee ipotesi:
a) reato circostanziato.
b) delitto tentato.
c) concorso di reati.
d) concorso di persone nel reato.
Il reato, se considerata dal punto di vista dinamico, si realizza, almeno di regola, passando attraverso varie fasi (iter criminis):
- l’ideazione, che si svolge all’interno della psiche del reo, essendo quindi riscontrabile solo nei reati dolosi.
- la preparazione, che può aversi nei reati a dolo di proposito e di premeditazione.
- l’esecuzione, che si ha quando il soggetto compie la condotta esteriore richiesta per la sussistenza del reato.
- la perfezione del reato, che si ha quando si sono verificati tutti i requisiti richiesti dalla singola fattispecie legale.
- la consumazione, che si ha il reato perfetto ha raggiunto la sua massima gravità concreta.
Mentre la perfezione indica il momento in cui il reato è venuto ad esistere, la consumazione indica il momento in cui è venuto a cessare, ossia il momento in cui si chiude l’iter criminis. Mentre la perfezione segna il momento-limite alla configurabilità del tentativo, inoltre, la consumazione segna quello della legittima difesa, del concorso formale dei reati, del concorso di persone e della flagranza, nonché il tempus commissi delicti ai fini della prescrizione e della competenza territoriale.
In rapporto alla durata del reato si pone l’importante distinzione tra:
- reati istantanei, in cui l’offesa è istantanea perché viene ad esistenza e si conclude nello stesso istante (es. omicidio).
- reati permanenti, per la cui esistenza la legge richiede che l’offesa al bene giuridico si protragga nel tempo per effetto della persistente condotta volontaria del soggetto.
Tale reato è un reato unico, dal momento che offende lo stesso bene giuridico. Esso, in particolare, si perfeziona non nel momento in cui si instaura la situazione offensiva, ma nel momento in cui si realizza il minimum di mantenimento di essa, necessario per la sussistenza di tale reato. La permanenza, comunque, cessa non solo nel caso in cui l’agente compia l’azione che pone fine alla situazione offensiva, ma anche per la sopravvenuta impossibilità di compiere la stessa.
La dottrina parla anche di reati istantanei con effetti permanenti, nei quali perdurano nel tempo le conseguenze dannose del reato, e reati eventualmente permanenti, nei quali il soggetto fa perdurare in concreto l’offesa, senza che ciò sia richiesto dalla legge per l’esistenza del reato.