Tali norme sono quelle che in un ordinamento giuridico statale al fine di disciplinar determinati rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto tale ordinamento, rinviano alle norme di ordinamenti stranieri sulla base di criteri comunemente definiti come criteri di collegamento. Legge 31 maggio 1995, n. 218, “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”.
Il diritto internazionale privato rappresenta un modo indiretto di creazione del diritto. Tale fenomeno dovrebbero comportare che faccia parte in modo permanente dell’ordinamento interno. Tuttavia vi è un dubbio nel rinvenire tale elemento nel caso del diritto internazionale privato. L’articolo 15 della medesima legge stabilisce che le leggi straniere sono applicate secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo. Sembra preferibile per tanto aderire ad una recente diversa concezione delle norme del diritto internazionale privato, dove ci si limita ad introdurre in un dato ordinamento criteri sostanziali, ricavati da norme straniere ed applicabili caso per caso, per la risoluzione di controversie tra privati.