Tra il dolo e la colpa, l’art. 43 co. 1 sembra prevedere una terza forma di colpevolezza, ossia la pretereintenzione. Quanto alla struttura, nel delitto pretereintenzionale vi è la volontà di un evento minore (es. percosse), che ne rappresenta la base dolosa, e la non-volontà di un evento più grave (es. morte), che è pur sempre conseguenza della condotta dell’agente. Fuori da ogni suggestione terminologica, comunque, la pretereintenzione non può essere considerata una forma intermedia di colpevolezza tra dolo e colpa, per la decisiva ragione che tra la volontà e la non volontà dell’evento tertium non datur.

Nella discussione se la pretereintenzione sia un dolo misto a colpa oppure un dolo misto a responsabilità oggettiva, si protende per la prima ipotesi:

  • perché, sul piano sistematico, essa sola spiega perché il legislatore abbia previsto la pretereintenzione come figura intermedia fra dolo e colpa, inserendola materialmente tra l’uno e l’altra.
  • perché essa sola ne spiega la previsione come figura autonoma e distinta dalla responsabilità oggettiva.
  • perché, sotto il profilo costituzionale, la soluzione del dolo misto a colpa appare imposta dall’art. 27 Cost. Di fronte al disposto, quanto meno di incerto significato, dell’art. 43 in punto di pretereintenzione, quindi, l’interpretazione più corretta non può che essere quella conforme al principio della responsabilità personale.

Quanto al contenuto, si tratta di verificare se la categoria comprenda la solo ipotesi, espressa, dell’art. 584 od anche altre ipotesi che presentino la struttura della pretereintenzione.

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