Esso assolve a una diversa funzione di creare, sia pure in modo indiretto, norme interne che, in quanto tali e così come avviene per ogni altra norma facente parte dell’ordinamento giuridico italiano, sono soggette a successivi controlli di legittimità previsti dall’ordinamento.

 La dottrina sul problema teorico della qualificazione si è espressa qualificandola:

  • come una norma sulla produzione che rinvierebbe alla fonte-fatto consuetudine internazionale
  • come una norma sulla produzione che rinvierebbe alle norme consuetudinarie internazionali da questa create.

Tutti i sostenitori delle tesi suddette sono concordi che l’articolo 10 prevede un meccanismo di creazione del diritto mediante un rinvio funzionante in modo automatico come un trasformatore permanente. La formulazione dell’articolo 10 prevede che l’ordinamento giuridico italiano “si conforma”, e tale espressione è ben diversa dal tasso di altre costituzioni dove si prevede che il diritto internazionale sia parte integrante della diritto dell’interno dello Stato. Poichè quest’automatica produzione di effetti all’interno dell’ordinamento italiano costituirebbe una grave limitazione della sovranità dello Stato, e come tale è ammissibile soltanto sulla base di un’esplicita autorizzazione. Autorizzazione prevista dall’articolo 11, con la possibilità di stipulare, in condizioni di parità con gli altri stati, trattati che prevedano l’attribuzione di capacità normativa con efficacia diretta nell’ordinamento italiano a soggetti internazionali esterni: come regolamenti comunitari e le direttive auto-applicative.

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