Lo strumento per ottenere la produzione di effetti consiste nel dare esecuzione al trattato ed i meccanismi attraverso i quali questo si può realizzare sono due:

  • Si può approvare un atto fonte ad esempio una legge o un regolamento amministrativo, le cui disposizioni riproducano il testo delle clausole contenute nel trattato, eventualmente modificandolo e adeguandolo all’ordinamento nel quale si deve dare esecuzione.
  • Secondo strumento è il cosiddetto ordine di esecuzione che consiste in una disposizione contenuta in un atto normativo interno secondo una formula divenuto ormai rituale, “dove si dà piena e completa esecuzione alle clausole di un trattato”, il cui testo viene allegato a fini meramente conoscitivi, all’atto normativo. Nel caso della legge di autorizzazione alla ratifica, gli viene inserito direttamente all’interno l’ordine di esecuzione.

Il rinvio operato con l’ordine di esecuzione non è pertanto una rinvio recettizio, perché ciò che viene inserito nell’ordine interno sono le norme da esse desumibili per via di interpretazione, data la necessità di adattarle sul piano interno. Occorre aggiungere che l’ordine di esecuzione ha la forza (grado gerarchico) proprio dell’atto normativo nel quale contenuto, da ciò ne consegue che le norme introdotte nell’ordinamento italiano avranno anche esse medesimo grado gerarchico. (norme di grado legislativo quando l’ordine di esecuzione è contenuta nella legge o grado inferiore quando l’ordine di esecuzione contenute in un regolamento amministrativo o un atto amministrativo).

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